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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28482/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP del Tribunale di Gela aveva dichiarato la nullità dell'avviso ex art.415-bis c.p.p. perché, nonostante gli imputati avessero eletto domicilio presso le loro abitazioni, l'avviso era stato notificato ai difensori domiciliatari ai sensi dell'art.161, comma 1 c.p.p.; il GIP ha quindi annullato il decreto di citazione a giudizio e rimesso gli atti al PM per omessa notifica diretta agli imputati. Il Procuratore impugna sostenendo che, a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (combinato disposto artt.157, 161 e 157-bis), l'avviso di conclusione delle indagini ex art.415-bis possa e debba essere notificato ai difensori di fiducia quali domiciliatari ex lege, e che l'ordinanza impone al PM di disapplicare la norma normativa recente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che l'elenco di atti che devono essere notificati presso il domicilio dichiarato o eletto (art.157-ter introdotto dal d.lgs.150/2022) è tassativo, la Corte ha ritenuto che l'avviso ex art.415-bis possa essere comunque notificato al difensore ai sensi dell'art.161, comma 1 c.p.p. e che l'ordinanza del giudice del dibattimento fosse espressione di potere riconosciuto dall'ordinamento; la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari non è stata ritenuta 'abnorme' nella accezione che giustifichi la cassazione immediata. Inoltre la Corte ha osservato che la situazione è sanabile con la rinnovazione della notificazione e che la pronuncia del giudice non determina una stasi irreversibile del procedimento. Conseguenza pratica: l'ordinanza impugnata resta efficace e il ricorso del Procuratore non viene accolto.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Si tratta dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ritiene che la notificazione di tale avviso possa essere effettuata al difensore secondo l'ordinario regime di cui all'art.161, comma 1 c.p.p.

  • art. 161, comma 1 cod. proc. pen.

    "le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio"

    La Corte ha richiamato questa norma per sostenere che l'avviso ex art.415-bis può essere notificato al difensore domiciliatario secondo l'ordinario statuto delle notificazioni, quando l'indagato ha eletto domicilio.

  • art. 157 e art. 157-bis cod. proc. pen.

    Richiamati come parte del nuovo assetto introdotto dal d.lgs.150/2022 relativo alle notificazioni: in combinato con l'art.161, il Procuratore sosteneva la prevalenza della notifica ai domiciliatari per la prima e le successive notificazioni, ma la Corte ha ritenuto che ciò non impedisca la notificazione al difensore ex art.161.

  • art. 157-ter cod. proc. pen. (introdotto dall'art.10, comma 1, lett. i) d.lgs. 150/2022)

    La Corte considera l'elenco degli atti che devono essere notificati presso il domicilio dichiarato o eletto come tassativo; tuttavia non ha ritenuto che la mancata notifica dell'avviso ex art.415-bis al domicilio costituisca una nullità insanabile quando la notifica sia stata effettuata al difensore.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La modifica normativa ha ristretto e chiarito le regole sulle notificazioni a domicilio; il Procuratore invocava l'applicazione della nuova disciplina in senso restrittivo, ma la Corte ha dato priorità alla lettura combinata con l'art.161 c.p.p. e al regime della tassatività degli atti da notificare al domicilio.

  • art. 568, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della limitazione dei casi tassativi di impugnazione: la Corte sottolinea che la categoria dell'abnormità non deve essere estesa per eludere il regime di tassatività delle impugnazioni stabilito da questa norma.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 150/2022 l'elenco degli atti per i quali la notificazione al domicilio dichiarato o eletto è obbligatoria è tassativo: verificare sempre se l'atto rientra in quell'elenco prima di pretendere la notifica al domicilio.
  • L'avviso di conclusione delle indagini ex art.415-bis può essere notificato al difensore ai sensi dell'art.161, comma 1 c.p.p. quando l'indagato abbia eletto domicilio; la notifica al difensore non determina automaticamente la nullità dell'atto.
  • La regressione del procedimento dal dibattimento alle indagini preliminari disposta dal giudice non è automaticamente impugnabile per cassazione come atto 'abnorme': occorre che l'atto sia avulso dai poteri riconosciuti al giudice o produca una stasi irreversibile.
  • Per ottenere il riesame o l'annullamento di provvedimenti di regresso è necessario dimostrare un'aberrazione strutturale o funzionale del provvedimento (es. totale estraneità al potere), non solo un errore nella valutazione dei presupposti o una illegittimità sanabile.
  • Quando la notifica sia viziata, la soluzione pratica tipica è la rinnovazione della notificazione (anche con modalità diverse), piuttosto che considerare irreparabile la fase e pretendere l'annullamento per cassazione.

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