Cassazione Penale, Ordinanza n. 27737/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia del 16/04/2025, ma il testo disponibile non consente di ricostruire la fattispecie concreta né il reato contestato. Dal contenuto della decisione emerge solo che il ricorso sviluppava censure di merito e di contenuto confutativo, finalizzate a contestare la valutazione delle prove e a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha ritenuto che tali doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità: le doglianze erano di merito, confutative della decisione impugnata e miravano a una diversa lettura delle fonti probatorie e dei fatti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio per cui l’inammissibilità non può essere esclusa quando il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente il limite del sindacato di legittimità, escludendo la possibilità di proporre censure di merito o di chiedere una nuova valutazione delle prove.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce motivi di merito, confutativi della decisione impugnata, anziché vizi riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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