Cassazione Civile, Sentenza n. 14535/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso per imposta di registro, sostenendo che la cessione riconducibile al decreto del giudice delegato nell'ambito del concordato fallimentare non costituiva cessione di azienda soggetta a registro in misura proporzionale ma non doveva essere qualificata come universalità/cessione d'azienda ai fini IVA; contestava la valutazione di merito circa l'idoneità dei beni trasferiti a costituire un complesso aziendale idoneo all'esercizio d'impresa e deduceva vizi di motivazione e valutazione probatoria da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure mosse dalla società: il sindacato di legittimità non può riesaminare l'apprezzamento di fatto dei giudici di merito, la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi tali da rendere la decisione illogica o apparente, e la qualificazione della cessione come cessione d'azienda (esclusa dall'IVA e assoggettata al registro in misura proporzionale) è stata correttamente supportata da elementi probatori (decreto di cessione, perizia, documentazione di programma di sviluppo) e da principi di diritto comunitario e nazionale. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di 7.700 euro di compensi all'Agenzia.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata per il principio che gli Stati membri possono prevedere che il trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni (inclusa la cessione di azienda o ramo d'azienda) non costituisca cessione di beni ai fini IVA, consentendo la successione del cessionario nel soggetto passivo e giustificando la disciplina nazionale di esclusione dall'IVA.
Direttiva 77/388/CEE
Richiamata in tema di definizione dell'azienda e dell'elemento funzionale che qualifica l'operazione ai fini IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 1 e art. 2)
"non sono considerate cessioni di beni: le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le assicurazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda"
Recepisce la facoltà prevista dall'UE di escludere dal campo IVA la cessione di aziende o rami d'azienda; la Corte ha interpretato questa norma come applicabile quando il complesso trasferito costituisce un'unità idonea, anche potenzialmente, allo svolgimento dell'attività d'impresa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 40)
"principio dell'alternatività Iva/registro"
Stabilisce l'alternatività tra IVA e imposta di registro: se l'operazione rientra nell'area IVA, il registro è dovuto in misura fissa; restano assoggettate a registro in misura proporzionale le operazioni escluse dall'IVA. La Corte ha richiamato il principio della soggezione teorica e la funzione di evitare la doppia imposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, comma 2, n. 4 e altre norme procedurali)
Norme processuali tributarie richiamate in ordine ai vizi di motivazione e alle modalità del controllo di legittimità sulle decisioni di merito.
Codice di Procedura Civile (artt. 115, 116, 360 e art. 348-ter)
Citati per delineare i limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione probatoria e sui vizi di motivazione: il ricorso in Cassazione non può rimettere in discussione il libero apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali estremi ricadenti nelle ipotesi previste dall'art. 360.
Codice Civile (artt. 2697, 2727, 2729)
Richiamati in relazione agli oneri della prova e ai limiti delle presunzioni e delle massime di esperienza nella valutazione dei fatti; la Corte ha affermato che le censure non dimostrano vizi tali da travalicare il sindacato di legittimità.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3 e 53)
Richiamati in tema di principio di capacità contributiva e divieto di doppia imposizione come parametro costituzionale nella valutazione dell'alternatività IVA/registro.
Massime di principio
- La qualificazione di una cessione come cessione d'azienda va valutata sul piano funzionale: è sufficiente l'idoneità, anche potenziale, del complesso trasferito a consentire lo svolgimento dell'attività d'impresa; non è richiesta l'effettiva esercizio immediato.
- Quando lo Stato membro (o il legislatore nazionale) ha previsto l'esclusione dall'IVA per la cessione d'azienda, non è consentito frazionare l'operazione per assoggettare singoli beni a IVA se essi fanno parte di un'unica universalità aziendale.
- In sede di cassazione il sindacato si limita al controllo della legittimità e della correttezza giuridica e della motivazione; non è ammesso un nuovo esame del merito o delle valutazioni probatorie, salvo vizio motivazionale grave, apparente o mancante.
- Il principio di alternatività IVA/registro opera in base alla soggezione teorica: anche se l'IVA non è concretamente dovuta per cause di esonero, la sussistenza teorica dell'IVA incide sulla misura dell'imposta di registro per evitare doppia imposizione.
- Nel contestare valutazioni di fatto è necessario allegare e dimostrare concretamente che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto (es. uso di prove non ammesse) o un vizio motivazionale rilevante, altrimenti la censura è destinata ad essere dichiarata inammissibile o infondata.
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