Cassazione Civile, Sentenza n. 14543/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società ricorrono avverso la decisione della CTR che aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto imponibili ai fini dell'imposta di registro, in misura proporzionale, le somme oggetto di una sentenza civile (condanna al pagamento di quote pro quota a favore della società consortile Vesuvio). I ricorrenti deducono: (1) violazione dell'art. 40 DPR n.131/1986 e correlati principi di alternatività tra IVA e imposta di registro, sostenendo che le somme condannate rappresentano ribaltamento di spese soggette a IVA e dunque non imponibili ai fini della registrazione proporzionale; (2) vizio di motivazione e nullità della sentenza impugnata per aver applicato l'imposta di registro in via solidale a tutte le parti, senza valutare correttamente che si trattava di un litisconsorzio facoltativo con rapporti sostanziali distinti, e senza motivare adeguatamente l'esclusione dell'autonomia delle posizioni soggettive ai fini dell'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile: i ricorrenti non hanno contestato adeguatamente le regole di interpretazione della sentenza di merito né prodotto la sentenza di primo grado in modo autosufficiente per permetterne il controllo, limitandosi a una diversa valutazione del merito. Il secondo motivo, relativo alla corretta individuazione dei soggetti passivi dell'imposta di registro in caso di litisconsorzio facoltativo, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha affermato che, pur sussistendo di regola una responsabilità solidale ai sensi dell'art.57 DPR n.131/1986, quando nel giudizio vi sia un litisconsorzio facoltativo l'imposta di registro deve essere riferita al rapporto sostanziale oggetto della decisione e non può gravare automaticamente su chi sia rimasto estraneo al rapporto sostanziale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata quanto a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio per nuovo esame in ordine alla seconda doglianza; il primo motivo è stato respinto.
Norme richiamate
D.P.R. 26/27 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico imposta di registro), art. 40
art. 40 D.P.R. n.131/1986
Disciplina l'alternatività tra imposta di registro e IVA: la Corte osserva che la questione sull'applicabilità dell'IVA richiede prova che i corrispettivi rientrino nel campo IVA; tuttavia, nel caso concreto i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato tale dato e non hanno censurato in termini processuali l'interpretazione della sentenza di merito
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1
art. 57, comma 1 D.P.R. n.131/1986
Stabilisce la responsabilità delle parti per il pagamento dell'imposta di registro; la Corte precisa che la solidarietà prevista dall'art.57 ha finalità di tutela dell'erario, ma non può operare per soggetti che, in presenza di litisconsorzio facoltativo, siano estranei al rapporto sostanziale oggetto della sentenza
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 (comma 2, n.4) e 61
art.36 comma 2 n.4; art.61 D.Lgs. n.546/1992
Norme processuali richiamate dai ricorrenti in relazione alla motivazione e nullità della sentenza impugnata; la Corte valuta la sufficienza della motivazione sulla questione di litisconsorzio
Codice di procedura civile, art. 360 primo comma, nn. 3 e 4
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Previsione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità/omessa motivazione); la Corte analizza l'ammissibilità delle censure secondo tali parametri
Codice civile, artt. 1362 ss. e art. 1371; Art. 12 Preleggi
artt. 1362-1363 c.c.; art.12 preleggi
Richiamate come criteri ermeneutici per l'interpretazione delle sentenze e dei testi giuridici; la Corte sottolinea l'obbligo di applicare canoni interpretativi e la necessità di allegare e motivare adeguatamente quando si contesta l'interpretazione di una decisione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Richiamata in relazione alle doglianze sui profili tributari generali (menzionata nel ricorso), ma senza impatto decisivo sulla statuizione finale
Codice civile, art. 2697
Principio della prova: il ricorrente ha l'onere di provare il fatto posto a fondamento delle proprie censure (es. assoggettamento a IVA delle somme), requisito ritenuto non adempiuto
Massime di principio
- In caso di dubbio tra applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro, l'onere di dimostrare che le somme rientrano nell'ambito IVA grava sul contribuente: senza prova documentale dell'assoggettamento a IVA, l'Amministrazione può ritenere imponibili le somme ai fini della registrazione
- Quando si impugna l'interpretazione di una sentenza di merito in Cassazione è necessario allegare integralmente o trascrivere il testo della decisione impugnata e proporre una motivazione che espliciti la violazione dei canoni legali di interpretazione; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile
- L'art. 57 DPR n.131/1986 prevede la responsabilità solidale per l'imposta di registro, ma tale solidarietà non può essere estesa automaticamente a soggetti che, pur partecipando al processo (litisconsorzio facoltativo), siano estranei al rapporto sostanziale oggetto della sentenza: va valutata la corrispondenza tra posizione sostanziale e imposizione tributaria
- Nei giudizi con pluralità di parti e rapporti scindibili (litisconsorzio facoltativo) occorre verificare, ai fini dell'imposta di registro, quale sia il rapporto sostanziale oggetto della decisione e circoscrivere l'imposta alla posizione dei soli soggetti effettivamente coinvolti in quel rapporto
- Dal punto di vista processuale, per ottenere l'annullamento di un atto di liquidazione tributaria è importante articolare motivi specifici e autosufficienti: contestazioni meramente interpretative o contrapposizioni di valutazioni non sostengono il ricorso in Cassazione
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