Cassazione Civile, Sentenza n. 14567/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso del curatore fallimentare avverso due cartelle di pagamento notificate nel 2009 relative a un'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (costituzione di una società di fatto per conferimento). In primo grado e in appello il curatore aveva ottenuto l'annullamento delle cartelle sostenendo che il credito erariale era già stato ammesso al passivo del fallimento e quindi l'ente non poteva nuovamente esigere l'importo. La questione centrale è stata la legittimazione del curatore a proporre opposizione dopo che, con sentenza del 29/08/2008, era stata revocata la dichiarazione di fallimento e tale revoca era passata in giudicato, nonché la possibilità di rilevare d'ufficio la mancanza di legittimazione processuale anche in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla Curatela. La Corte ha ritenuto che la revoca del fallimento produca effetti solo dopo il passaggio in giudicato e che, dall'entrata in vigore della revoca divenuta definitiva, il curatore sia decaduto dagli organi del fallimento e quindi privo della legittimazione a proporre opposizioni relative a cartelle notificate successivamente; la mancata legittimazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo se la specifica questione non è stata oggetto di contraddittorio che abbia formato giudicato interno. Per la mancanza di costituzione dei contribuenti non è stato disposto il regolamento delle spese di lite.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 18
Richiamata in relazione alla disciplina della revoca del fallimento e alla legittimazione degli organi fallimentari: la revoca produce effetti solo dal passaggio in giudicato e determina la decadenza degli organi del fallimento.
art. 75 cod. proc. civ.
Richiamato nell'ambito delle censure processuali relative alla regolarità del ricorso e delle impugnazioni; utilizzato per valutare la rilevabilità della nullità o carenza di legittimazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato per i principi relativi alla decisione della causa e al contraddittorio: una questione forma giudicato interno solo se è stata discussa in contraddittorio e oggetto di decisione esplicita.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma di riferimento per le censure in Cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione), applicata per inquadrare i motivi di ricorso proposti.
art. 16, secondo comma, legge fallimentare / art. 19 legge fallimentare
Ribadito il principio secondo cui la sentenza di fallimento non è sospesa per il reclamo e che gli effetti della revoca si producono dal passaggio in giudicato; l'art. 19 consente in alcuni casi la sospensione della liquidazione dell'attivo ma non la sospensione degli effetti generali del fallimento.
d.lgs. n. 5/2006
Richiamato relativamente al regime applicabile al fallimento: la sopravvenuta revoca del fallimento, una volta passata in giudicato, rende privo di effetti la pronuncia di ammissione al passivo.
Massime di principio
- La revoca di una dichiarazione di fallimento produce effetti solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che la dispone: fino a quel momento gli organi fallimentari restano in carica.
- Se la revoca è divenuta definitiva (passaggio in giudicato), gli atti compiuti dagli organi del fallimento dopo quella data possono essere privi di legittimazione e dichiarati inammissibili.
- La mancanza di legittimazione processuale di una parte può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, inclusa la Cassazione, salvo che la questione abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio producendo giudicato interno.
- Quando un credito è stato ammesso al passivo del fallimento, occorre verificare la sussistenza e la durata degli effetti di tale ammissione rispetto a eventuali successivi atti di riscossione: una revoca del fallimento passata in giudicato può incidere sulla validità delle ammissioni al passivo.
- In contenziosi tributari connessi a procedure concorsuali è fondamentale valutare la tempistica tra notifica degli atti (cartelle, avvisi) e il passaggio in giudicato delle pronunce concorsuali per stabilire la legittimazione ad agire delle parti.
- Le questioni di legittimazione e di regolarità del rapporto processuale vanno sempre esaminate preliminarmente: la loro omissione può comportare l'inammissibilità dell'azione anche se il merito sarebbe altrimenti favorevole.
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