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Sentenza

Sentenza n. 7022/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202513768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine di sei mesi senza ingresso del lavoratore o richiesta di conversione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma aveva dichiarato la decadenza del nulla osta rilasciato il 27 marzo 2023 in favore di un lavoratore del Bangladesh. Il provvedimento era motivato dal decorso di oltre sei mesi dal rilascio del nulla osta senza che il lavoratore fosse entrato in Italia o fosse stata presentata una richiesta di conversione. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, anche in relazione ai commi 7 e 8, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 2 e 3 della legge n. 241/1990, l’illogicità manifesta e il travisamento dei presupposti di fatto; nonché la violazione del principio di buon andamento e del dovere di coordinamento amministrativo. Il ricorrente ha rappresentato che il mancato ingresso del lavoratore non era a lui né al lavoratore imputabile, poiché l’Ambasciata d’Italia a Dhaka non aveva ancora rilasciato il visto, nonostante la domanda fosse stata presentata. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il lavoratore era stato convocato dall’Ambasciata il 6 dicembre 2023 e che la pratica era stata posta in verifica a causa di errori nei dati anagrafici riportati nel nulla osta. L’Amministrazione ha sostenuto che la condotta fosse imputabile alla Rappresentanza diplomatica e non alla Prefettura, evidenziando inoltre l’entrata in vigore dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.l. n. 145/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento di decadenza. Il giudice ha ritenuto che, alla data di adozione del provvedimento, fosse già vigente l’art. 3, commi 2 e 3, del d.l. n. 145/2024, applicabile ai nulla osta relativi a lavoratori cittadini del Bangladesh. Tale disciplina prevedeva la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati e la sospensione dei procedimenti di rilascio del visto pendenti, in attesa della conferma espressa dello Sportello Unico circa il positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge. Pertanto, la Prefettura avrebbe dovuto considerare il nulla osta sospeso e non dichiararlo decaduto per il decorso del termine di sei mesi. Qualora le verifiche non avessero avuto esito positivo, l’atto da adottare sarebbe stato un provvedimento di revoca del nulla osta, non una dichiarazione di decadenza. Il TAR ha inoltre rilevato che il precedente preavviso del 26 agosto 2024 riguardava la possibile revoca del nulla osta, per carenze dell’asseverazione relativa alla capacità economica e patrimoniale dell’impresa, e non la decadenza successivamente disposta. L’annullamento è stato disposto ai fini della riapertura del procedimento, con verifica della permanenza dell’interesse del datore di lavoro, ricognizione dello stato della pratica di ingresso ed eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    la validità del nulla osta è di sei mesi dalla data del rilascio stesso

    La scadenza semestrale del nulla osta non può essere applicata, mediante dichiarazione di decadenza, quando la disciplina sopravvenuta impone la sospensione ex lege dell’efficacia del nulla osta e del procedimento di rilascio del visto.

  • art. 3, commi 2 e 3, d.l. 145/2024

    l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste

    Per i nulla osta relativi, tra gli altri, a lavoratori cittadini del Bangladesh, la norma impone la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati e dei procedimenti di rilascio del visto pendenti, in attesa delle verifiche dello Sportello Unico. In caso di esito negativo delle verifiche, l’amministrazione deve adottare un provvedimento di revoca, non dichiarare la decadenza per decorso del termine semestrale.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    È la disposizione richiamata quale base dei nulla osta al lavoro cui si applica il regime speciale di sospensione previsto dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio e mancato preavviso rispetto al procedimento di decadenza; la sentenza accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente illegittimità della qualificazione dell’atto come decadenza.

  • artt. 1, comma 2-bis, 2 e 3 l. 241/1990

    Sono stati invocati in relazione ai doveri di correttezza, buon andamento, conclusione e motivazione dell’azione amministrativa; la sentenza fonda tuttavia l’annullamento principalmente sulla violazione del regime legale di sospensione del nulla osta.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta sospende ex lege l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati e i procedimenti di rilascio dei visti pendenti, l’amministrazione non può dichiarare la decadenza del nulla osta per il decorso del termine ordinario di validità durante il periodo di sospensione.
  • Per i nulla osta soggetti al regime di verifica previsto dall’art. 3, commi 2 e 3, del d.l. n. 145/2024, l’eventuale esito negativo delle verifiche deve essere formalizzato mediante revoca del nulla osta, non mediante dichiarazione di decadenza per mancato ingresso del lavoratore entro sei mesi.
  • La qualificazione del provvedimento amministrativo deve corrispondere ai presupposti sostanziali e alla disciplina applicabile: non è legittimo adottare una dichiarazione di decadenza quando l’ordinamento impone la sospensione dell’efficacia del titolo e contempla, per l’esito negativo delle verifiche, il diverso potere di revoca.
  • L’annullamento del provvedimento di decadenza può comportare la riapertura del procedimento, con verifica della permanenza dell’interesse del datore di lavoro, ricognizione dello stato della pratica di ingresso e adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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