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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42840/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva ridotto la pena confermando la condanna per i reati contestati (artt. 633 e 639-bis c.p.). Motivo 1 (solo per Arrigo): censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e presunta assenza di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. Motivo 2 (per entrambi): deduzione della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e dell'art. 81 c.p., per non aver riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile (Tribunale di Messina n.1523/16), sostenendo l'identità del disegno criminoso e la connessione delle condotte che portarono all'occupazione dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (Arrigo) la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi decisivi, tra cui i "precedenti di non lieve spessore", e tale valutazione non è sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo (entrambi), la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché in sede di appello la richiesta di continuazione era stata formulata genericamente e non era stata prodotta la sentenza definitiva relativa ai reati pregressi; la giurisprudenza impone l'onere di allegare copia delle sentenze già passate in giudicato nell'istruttoria di cognizione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma contestata in relazione ai fatti oggetto del processo; citata come reato per cui gli imputati sono stati condannati

  • art. 639-bis cod. pen.

    Altro reato contestato agli imputati e confermato in sede di appello

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato dal giudice di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate per censurare la motivazione e l'istruttoria; la Corte ha ritenuto i motivi o manifestamente infondati o inammissibili per carenza di allegazione e per genericità

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione tra reati; la Corte ha escluso la prova della continuazione in mancanza della produzione delle sentenze passate in giudicato

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare che la disciplina dell'acquisizione d'ufficio delle sentenze in fase esecutiva non si applica al giudizio di cognizione; l'onere di allegazione grava sulla difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo applicato per la condanna alle spese e per la comminazione delle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; norma procedurale sul procedimento

Massime di principio

  • La mancata concessione delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivata dal giudice di merito richiamando elementi ritenuti decisivi (es. precedenti significativi), non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati è obbligatorio allegare in giudizio di cognizione la copia delle sentenze irrevocabili: la sola indicazione o la richiesta generica è insufficiente e rende la questione inammissibile.
  • Questioni o censure che non sono state oggetto di specifico e motivato esame in appello, o che siano state formulate in modo generico, possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se non adeguatamente precisate e documentate nel corso del grado di merito.
  • L'onere probatorio e di allegazione in sede di cognizione grava sul difensore dell'imputato; l'acquisizione d'ufficio di provvedimenti da parte del giudice non è ordinaria in questa fase e comporterebbe inconvenienti procedurali (es. rinvio del giudizio).
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre alle spese processuali, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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