Cassazione Penale, Sentenza n. 42840/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva ridotto la pena confermando la condanna per i reati contestati (artt. 633 e 639-bis c.p.). Motivo 1 (solo per Arrigo): censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e presunta assenza di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. Motivo 2 (per entrambi): deduzione della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e dell'art. 81 c.p., per non aver riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile (Tribunale di Messina n.1523/16), sostenendo l'identità del disegno criminoso e la connessione delle condotte che portarono all'occupazione dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (Arrigo) la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi decisivi, tra cui i "precedenti di non lieve spessore", e tale valutazione non è sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo (entrambi), la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché in sede di appello la richiesta di continuazione era stata formulata genericamente e non era stata prodotta la sentenza definitiva relativa ai reati pregressi; la giurisprudenza impone l'onere di allegare copia delle sentenze già passate in giudicato nell'istruttoria di cognizione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma contestata in relazione ai fatti oggetto del processo; citata come reato per cui gli imputati sono stati condannati
art. 639-bis cod. pen.
Altro reato contestato agli imputati e confermato in sede di appello
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato dal giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme processuali invocate per censurare la motivazione e l'istruttoria; la Corte ha ritenuto i motivi o manifestamente infondati o inammissibili per carenza di allegazione e per genericità
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione tra reati; la Corte ha escluso la prova della continuazione in mancanza della produzione delle sentenze passate in giudicato
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare che la disciplina dell'acquisizione d'ufficio delle sentenze in fase esecutiva non si applica al giudizio di cognizione; l'onere di allegazione grava sulla difesa
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo applicato per la condanna alle spese e per la comminazione delle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; norma procedurale sul procedimento
Massime di principio
- La mancata concessione delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivata dal giudice di merito richiamando elementi ritenuti decisivi (es. precedenti significativi), non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati è obbligatorio allegare in giudizio di cognizione la copia delle sentenze irrevocabili: la sola indicazione o la richiesta generica è insufficiente e rende la questione inammissibile.
- Questioni o censure che non sono state oggetto di specifico e motivato esame in appello, o che siano state formulate in modo generico, possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se non adeguatamente precisate e documentate nel corso del grado di merito.
- L'onere probatorio e di allegazione in sede di cognizione grava sul difensore dell'imputato; l'acquisizione d'ufficio di provvedimenti da parte del giudice non è ordinaria in questa fase e comporterebbe inconvenienti procedurali (es. rinvio del giudizio).
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre alle spese processuali, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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