Cassazione Penale, Ordinanza n. 33008/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, di condanna per evasione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, dall'altro, la ritenuta recidiva. La Corte ha rilevato che le censure erano inammissibili perché, per una parte, si trattava di doglianze meramente riproduttive di questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito; per l'altra, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come base della condanna impugnata, quindi il fatto è stato qualificato come evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo come causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte non ne ha esaminato nel merito la fondatezza, ritenendo il motivo inammissibile.
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione alla recidiva contestata/ritenuta nella sentenza impugnata; anche su questo punto il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è inammissibile quando è generica e non evidenzia un effettivo vizio della decisione impugnata, ma si limita ad affermazioni apodittiche o reiterative.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la contestazione della recidiva devono essere veicolate con motivi specifici e puntualmente correlati alla motivazione di merito; in difetto, il controllo di legittimità non può essere attivato utilmente.
Come è indicizzato
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