Cassazione Penale, Sentenza n. 35412/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva confermato (integralmente per Morgante, in parte per Ragonese) la pronuncia di primo grado. Morgante deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine: 1) alla qualificazione della condotta come rapina anziché tentata rapina, sostenendo che la sottrazione si sarebbe verificata sotto costante controllo delle Forze dell'Ordine; 2) alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, la cui esclusione farebbe venir meno la querela e quindi la procedibilità; 3) alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 (speciale tenuità del danno), contestando la valutazione del valore commerciale delle 14 bottiglie e la considerazione del profitto complessivo invece che del singolo reato; 4) alla eccessiva severità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ragonese contesta invece: 1) la mancata integrazione dell'elemento della violenza nei reati a lui ascritti e l'assenza del dolo per la resistenza a pubblico ufficiale; 2) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4. Entrambi deducono vizi di motivazione e di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli nel complesso infondati o non consentiti. Motivi principali: 1) è stato confermato l'orientamento secondo cui la rapina è consumata se l'impossessamento della refurtiva si realizza e produce ingiusto profitto anche se il possesso è temporaneo o sotto controllo delle Forze dell'Ordine (richiamo ad art. 628 cod. pen. e giurisprudenza consolidata); 2) la presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude l'aggravante collegata all'esposizione della cosa alla pubblica fede, poiché la sorveglianza è strumento per l'individuazione successiva e non idonea a interrompere immediatamente l'azione criminosa; 3) l'attenuante della speciale tenuità va valutata con riferimento a ciascun singolo reato (non al complesso dei reati in continuazione) e, per i delitti plurioffensivi come la rapina, occorre valutare anche il danno alla persona oltre che il valore economico del bene sottratto; 4) le doglianze relative alla violenza e al dolo per la resistenza sono state ritenute non specifiche o già adeguatamente valutate in sede di merito: la violenza posta in essere dai concorrenti per assicurarsi l'impunità (es. mettendo in moto il veicolo per fuggire) integra la resistenza a pubblico ufficiale ed è prevedibile sviluppo causale del reato voluto. Conseguenze: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Forma procedurale del giudizio in Cassazione (modalità di trattazione del ricorso) rilevata dagli atti; la Corte dà atto di procedere secondo tale norma.
art. 628 cod. pen.
riferimento alla consumazione della rapina nel momento in cui si verifica l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale
La Corte interpreta che la rapina si consuma con l'impossessamento e il conseguente profitto ingiusto, anche se il possesso è temporaneo o sotto controllo delle Forze dell'Ordine intervenute successivamente.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
citata dalla parte ricorrente come circostanza aggravante che si assume vada esclusa
La Corte, conformandosi a precedenti, ritiene che l'esistenza di videosorveglianza nel luogo non esclude tale aggravante (l'esposizione della cosa alla pubblica fede non è neutralizzata dalla sola presenza di telecamere).
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale
Va valutata rispetto a ciascun singolo delitto: per i furti plurimi il valore di ciascun episodio può escluderne l'applicabilità; per la rapina occorre considerare anche il danno alla persona, per la natura plurioffensiva del reato.
art. 61, n. 7 cod. pen.
riferimento all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale
La Corte richiama che l'entità del danno patrimoniale rileva ai fini dell'aggravante e va valutata per ciascun reato separatamente, incidendo su individuazione del reato più grave e sul calcolo della pena.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richieste per la specificità dei motivi in Cassazione
La Corte richiede la specificità delle doglianze in cassazione; molte censure sono state rigettate come inesistenti o generiche perché non confrontate concretamente con la motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il reato di rapina si considera consumato al momento in cui si realizza l'impossessamento e l'ingiusto profitto, anche se il possesso è temporaneo o avviene sotto controllo successivo delle Forze dell'Ordine; quindi la presenza della polizia intervenuta dopo la sottrazione non trasforma automaticamente la rapina in tentata rapina.
- La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente aggravanti legate all'esposizione della cosa alla pubblica fede: le telecamere sono strumenti di ausilio per l'identificazione successiva e non sempre impediscono l'azione criminosa.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale va valutata rispetto a ciascun reato singolarmente e non sul complesso dei reati in continuazione; per reati plurioffensivi (es. rapina) va considerato anche il danno e la lesione alla persona, non solo il valore economico del bene.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e confrontare puntualmente le deduzioni con la motivazione di merito ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; l'assenza di specificità può comportare l'inammissibilità o il rigetto.
- La violenza o condotte di fuga (es. mettere in moto il veicolo per sottrarsi all'arresto) possono integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sono spesso considerate sviluppo logicamente prevedibile del reato di furto/rapina, con conseguente responsabilità anche per i concorrenti.
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