Sentenza n. 1955/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento prot. m_dg.DAPPR20.03/06/2025.0047755.U del 3 giugno 2025 con il quale il Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise del D.A.P. ha rigettato l'istanza di accesso civico generalizzato formulata dalla Ladisa S.r.l. in data 8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 33/2013; nonché per l'accesso mediante estrazione di copia alla documentazione richiesta dalla Ladisa S.r.l. con la già citata istanza dell'8 maggio 2025 ed illegittimamente non resa ostensibile a causa del diniego espresso dall'Amministrazione resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando la dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e richiamando l'art. 84, comma 4, c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di accesso né la fondatezza della domanda ostensiva. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Atto impugnato: diniego di accesso civico generalizzato alla documentazione richiesta dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice dei documenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rigettato l'istanza di accesso civico generalizzato presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo anche l'estrazione di copia della documentazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 16 dicembre 2025, di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di accesso civico generalizzato, ma il giudice non ne esamina l'applicazione sostanziale per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito la legittimità dell'atto impugnato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione integrale quando il giudice ravvisi la peculiarità della questione trattata.
Come è indicizzato
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