Sentenza del 22/09/2015 n. 4031 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Contraddittorio preventivo - Omissione - Nullità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto nullo l’accertamento per omissione del contraddittorio preventivo, nonostante fosse stato formalmente inviato l’invito al contribuente. La mancata partecipazione del contribuente all’invito non consente all’Amministrazione di utilizzare automaticamente lo studio di settore come base imponibile; tale mancata risposta può essere valutata esclusivamente dal giudice nell’ambito complessivo delle prove.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che l’Amministrazione non avesse instaurato correttamente il contraddittorio preventivo. Lo studio di settore non può determinare automaticamente la base imponibile: i relativi dati devono essere confrontati e adattati alla situazione concreta del contribuente. Il contraddittorio preventivo tutela il diritto di difesa e consente all’Amministrazione di valutare elementi specifici prima di emettere l’atto.
Norme richiamate
Articolo 24 della Costituzione
Il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia essenziale del diritto di difesa del contribuente prima dell’adozione dell’accertamento.
Articolo 97 della Costituzione
Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Il confronto preventivo con il contribuente contribuisce a una decisione amministrativa più corretta, concreta e rispettosa dei principi di buon andamento.
Normativa sugli studi di settore
Gli studi di settore rappresentano elementi presuntivi e non possono costituire automaticamente la base imponibile senza un adeguamento alla realtà economica concreta del contribuente e senza un effettivo contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l’accertamento fiscale si fonda su strumenti standardizzati o presuntivi, l’Amministrazione deve verificare la loro coerenza con la situazione concreta del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo non è una formalità: il contribuente deve avere una reale possibilità di fornire chiarimenti, documenti ed elementi contrari prima dell’emissione dell’atto.
- L’omissione del contraddittorio può comportare la nullità dell’accertamento, anche se l’Amministrazione aveva inviato un invito e il contribuente non vi ha risposto.
- La mancata risposta del contribuente all’invito non equivale automaticamente ad ammissione delle pretese fiscali e può essere valutata soltanto dal giudice insieme alle altre prove.
- In situazioni analoghe, è opportuno contestare sia l’assenza o l’inadeguatezza del contraddittorio sia la mancata dimostrazione della concreta applicabilità dei risultati dello studio alla specifica attività del contribuente.
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