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Sentenza

Sentenza n. 16426/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze definitive del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, recanti la condanna al pagamento di spese legali per complessivi € 3.030,80, distratte in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, non impugnate e definitive, notificate al Ministero, con le quali era stato disposto il pagamento in suo favore, quale avvocato antistatario, delle spese legali per complessivi € 3.030,80. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva corrisposto le somme dovute in esecuzione dei titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire i titoli, assegnando 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, che dovrà intervenire, su istanza del creditore e dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, entro i successivi 60 giorni, senza compenso; il dispositivo precisa che il commissario opera senza facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando risulta che l’amministrazione non ha dato esecuzione a un titolo giurisdizionale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e stabilendo il termine per l’esecuzione commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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