Sentenza del 30/12/2022 n. 6516 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Fallimento - Soddisfazione crediti agente della riscossione- Condizioni. (1° massima). Notificazioni - Fallimento - Pendenza procedura concorsuale - Notificacartella prodromica all'esecuzione individuale- Inammissibilita'. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
1) Accertare se i crediti dell'agente della riscossione relativi ad aggio e rimborso spese di notifica della cartella possano essere soddisfatti in sede concorsuale quando la notifica sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento. 2) Verificare se, durante la pendenza del fallimento, la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente alla chiusura del fallimento comporti la decadenza dell'Amministrazione finanziaria e se sia possibile notificare la cartella prodromica all'esecuzione individuale al socio fallito, alla luce del principio di universalità soggettiva degli artt. 51 e 52 R.D. 267/1942.
La decisione
1) La corte ha stabilito che, in forza della cristallizzazione della posizione debitoria operata dalla dichiarazione di fallimento, i crediti dell'agente della riscossione per aggio e spese di notifica trovano soddisfazione concorsuale solo se la notifica della cartella è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento; se la notifica è successiva, tali crediti non sono concorsuali e non possono essere soddisfatti nel fallimento. 2) In pendenza del fallimento, la notificazione della cartella di pagamento effettuata dopo la chiusura del fallimento non determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria, perché il termine non inizia a decorrere mentre il fallimento è pendente; inoltre, per effetto del principio di universalità soggettiva (artt. 51 e 52 l.f.), non è possibile notificare la cartella prodromica all'esecuzione individuale al socio fallito.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
Gli artt. 51 e 52 esprimono il principio di universalità soggettiva del fallimento: dalla dichiarazione di fallimento si cristallizza la posizione debitoria e si impone che gli atti di esecuzione individuale (compresa la notifica della cartella prodromica) non siano effettuabili nei confronti del fallito o del socio fallito durante la procedura.
Giurisprudenza
Cass. 23513/2020; Cass. 15834/2018
La giurisprudenza richiamata conferma il principio secondo cui la notifica successiva alla dichiarazione di fallimento non rende i crediti dell'agente della riscossione concorsuali e che i termini e gli effetti delle notifiche sono sospesi/preservati durante la pendenza del fallimento.
Massime di principio
- I crediti per aggio e per spese di notifica dell'agente della riscossione sono concorsuali solo se la notifica della cartella è stata eseguita prima della dichiarazione di fallimento; notifiche effettuate dopo la dichiarazione non generano crediti concorsuali.
- La dichiarazione di fallimento cristallizza la posizione debitoria: gli atti di esecuzione individuale e le conseguenti obbligazioni accessorie non possono essere fatti valere contro il fallito dopo l'apertura della procedura.
- Durante la pendenza del fallimento i termini che determinano decadenze o prescrizioni relativi agli atti di riscossione non cominciano a decorrere; pertanto la notifica successiva alla chiusura del fallimento non comporta automaticamente la perdita del diritto per l'Amministrazione finanziaria.
- Per valutare l'ammissibilità dei crediti dell'agente della riscossione nel passivo fallimentare è essenziale verificare la data di notifica della cartella rispetto alla data di dichiarazione di fallimento.
- Nel dubbio procedurale, il curatore/fallimento può opporsi alla inclusione di tali crediti nel passivo se la notificazione non è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 38131 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 293 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 958 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6469 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6476 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →