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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 622/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale de L'Aquila. Il Procuratore Generale deduceva violazione di legge sul calcolo del termine per proporre appello: sosteneva che, essendovi un termine di 90 giorni per la motivazione, il termine di 45 giorni per l'appello doveva decorrere dalla scadenza dei 90 giorni (e non dal giorno successivo), per cui gli appelli depositati il 12.10.2021 sarebbero tardivi. La parte civile contestava l'omessa risposta della Corte d'appello ad alcune memorie, la lettura dell'art. 585 c.p.p. e la legittimità della trasmissione degli atti (sostenendo che dovevano andare al giudice di merito e non alla Procura), oltre a dedurre abnormità e violazione del principio di ragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza di incompetenza funzionale emessa dalla Corte d'appello rientri tra i provvedimenti di competenza non impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 568, co. 2, c.p.p., dovendo, in caso di ulteriore controversia sulla competenza, essere devoluta la questione al rito conflittuale (art. 28 c.p.p.). Ha inoltre escluso la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara la nullità della sentenza di primo grado (tale decisione non rientra nelle sentenze impugnabili per la parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p.). Perciò i mezzi prospettati (compresa la censura sul decorso del termine per l'appello) non sono stati esaminati nel merito. La Corte ha condannato la parte civile ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 c.p.p.

    Consente al giudice d'appello, se rilevata incompetenza, di annullare la sentenza di primo grado e disporre la trasmissione degli atti; qui è stato applicato per ordinare la trasmissione alla Procura competente.

  • art. 11 c.p.p.

    Disciplina l'incompetenza funzionale e la devoluzione della causa: la Corte ha richiamato che, sul punto, può sorgere disputa sulla qualità di "persona offesa" e quindi sulla competenza.

  • art. 172, co. 4 c.p.p.

    Regola generale sul computo dei termini (dies a quo non computatur); la Corte ha ritenuto che la disposizione speciale (art. 585) prevale quando applicabile, ma ha comunque escluso l'ammissibilità del ricorso per altri motivi processuali.

  • art. 585, co. 1 e 2 c.p.p.

    Prevede termini speciali di deposito della motivazione e le conseguenze sul decorso dei termini d'impugnazione; i ricorrenti contestavano l'interpretazione, ma la Cassazione non ha affrontato la questione nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 568, co. 2 c.p.p.

    Stabilisce che le sentenze sulla competenza non sono soggette a ricorso per cassazione ma possono dar luogo al conflitto di competenza ex art. 28; è la norma decisiva che ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 28 c.p.p.

    Istituisce il procedimento per la risoluzione del conflitto di competenza tra giudici; la Corte ha indicato che la controversia sulla competenza deve essere risolta tramite tale rito, non mediante cassazione del provvedimento di incompetenza.

  • art. 576 c.p.p.

    Elenca le ipotesi in cui la parte civile può impugnare: la Cassazione ha ritenuto che la sentenza che dichiara la nullità della sentenza di primo grado non rientra tra quelle impugnabili dalla parte civile.

  • art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità per impugnazioni proposte fuori termine; era richiamata dai ricorrenti sul tema della tardività dell'appello, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità per motivi di competenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma per ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare la parte civile ricorrente.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 214 del 05/05/1993

    sentenza n. 214 del 5.5.1993

    Richiamata in tema di trasmissione degli atti e del ruolo della Procura/giudice di merito allorché sussiste incompetenza: la Cassazione ha confermato che la trasmissione alla Procura può essere legittima nelle ipotesi di incompetenza rilevata d'ufficio.

Massime di principio

  • Le sentenze che dichiarano l'incompetenza (materia o funzionale) rientrano tra i provvedimenti sulla competenza e, salvo che non emergano profili tali da elevare un conflitto di competenza, non sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 568, co. 2, c.p.p.
  • Se il secondo giudice (o la parte interessata) ritiene a sua volta di essere incompetente, la questione va risolta mediante il procedimento di conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.), non tramite ricorso per cassazione contro la sentenza di incompetenza.
  • La parte civile ha legittimazione limitata ad impugnare in Cassazione solo le sentenze indicate dall'art. 576 c.p.p.; non può impugnare tutte le decisioni processuali che non contengono statuizioni sulla responsabilità civile.
  • I profili formali relativi ai termini di impugnazione (es. computo dal termine per la motivazione) possono essere rilevanti ma risultano inoperanti quando la Corte ritiene il rimedio processuale tecnico-applicativo inammissibile per ragioni costituzionali/organizzative (es. non impugnabilità delle decisioni di competenza).
  • Quando si ritenga che vi sia stata trasmissione impropria degli atti (Procura vs. giudice di merito), occorre valutare se il vizio attenga alla competenza: in caso affermativo la via corretta è la denuncia del conflitto o l'azione del giudice investito, non il ricorso per cassazione contro la sentenza di incompetenza.

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