Sentenza n. 931/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento : -a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35387, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 6.10.2022; -b) della comunicazione Agea 28.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.41210, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/2004, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 29.10.2022; c) della comunicazione Agea 17.11.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.43496, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2004/2005, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 18.11.2022; d) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo supplementare da parte dell'Agea per il periodo a partire dal 1995/96 fino al 2008/09, con il conseguente obbligo dell'Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare relativo al predetto arco temporale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiero-casearie 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004 e 2004/2005
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato le comunicazioni AGEA del 5 ottobre 2022, 28 ottobre 2022 e 17 novembre 2022, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando la rideterminazione del prelievo supplementare e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo per un arco temporale compreso tra la campagna 1995/1996 e la campagna 2008/2009, con conseguente obbligo di ricalcolo. I nove motivi dedotti riguardavano, tra l'altro, violazione della legge n. 241/1990, dei principi di legalità, buon andamento e irretroattività, violazione ed elusione del giudicato, nullità per elusione del giudicato, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità ed erroneità; prescrizione del credito principale e degli interessi; violazione dell'art. 1282 c.c.; violazione della disciplina unionale sul prelievo supplementare, dei regolamenti CEE n. 3950/1992 e n. 2988/1995, del regolamento CE n. 1392/2001 e dell'art. 9 del d.l. n. 49/2003, convertito nella legge n. 119/2003; violazione di giudicati penali e comunitari; assoluto difetto di istruttoria sull'intero debito residuo iscritto nel registro nazionale dei debiti; nonché contrasto tra normativa interna e diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In corso di causa è entrato in vigore l'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, adottato per dare attuazione a diverse sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di prelievo supplementare. La disposizione impone ad AGEA di eseguire le operazioni nazionali di compensazione e di rideterminare il prelievo nei confronti dei produttori destinatari di sentenze definitive che abbiano annullato l'imputazione del prelievo e disposto il ricalcolo, secondo i nuovi parametri e sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall'Agenzia. Il comma 4 stabilisce inoltre che le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta. Poiché gli atti impugnati, tutti anteriori al 10 agosto 2023, rientrano in tale categoria, essi sono divenuti inefficaci ex lege. Ne consegue che non sussiste più l'interesse attuale della ricorrente all'annullamento degli atti, dovendo AGEA procedere a un nuovo ricalcolo. Eventuali nuove comunicazioni dovranno essere impugnate separatamente. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo
La disposizione impone ad AGEA di procedere a compensazione e nuovo ricalcolo secondo i parametri legislativi sopravvenuti e rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, imponendone la sostituzione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata poiché gli atti impugnati sono divenuti inefficaci ex lege.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile causa di improcedibilità rilevata d'ufficio.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, ma non esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità sopravvenuta.
art. 3 del regolamento CEE n. 2988/1995
Invocato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione del credito, senza esame di merito per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992
Invocato in relazione alla determinazione del prelievo supplementare per le campagne interessate, senza decisione sul merito.
art. 9 del regolamento CE n. 1392/2001
Invocato in relazione alle campagne 2003/2004 e 2004/2005, senza esame di merito.
art. 9 d.l. n. 49/2003, convertito in l. n. 119/2003
Invocato in relazione al regime nazionale del prelievo supplementare, senza esame di merito.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta priva espressamente di effetto gli atti amministrativi precedentemente adottati e impone la loro sostituzione con nuovi atti conformi ai criteri sopravvenuti, l'impugnazione degli atti originari diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto viene meno l'utilità concreta dell'annullamento.
- La previsione legislativa secondo cui le comunicazioni amministrative anteriori sono prive di effetto opera direttamente sugli atti rientranti nella relativa fattispecie, senza necessità di una previa pronuncia giudiziale di annullamento.
- Le nuove comunicazioni amministrative adottate in sostituzione di quelle divenute inefficaci costituiscono atti distinti e devono essere eventualmente impugnate con separata domanda giudiziale.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata d'ufficio dal giudice, previa sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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