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Ordinanza

Ordinanza n. 4183/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Bis (NRG. -OMISSIS-) passata in giudicato in data 23.07.2023.

Giustizia amministrativa202505373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva disposto l’ammissione della ricorrente a prove suppletive nella procedura oggetto di contenzioso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, pubblicata il 23 gennaio 2023 e passata in giudicato il 23 luglio 2023. La sentenza aveva disposto la sua ammissione a prove suppletive nell’ambito di una procedura da indire a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di doglianza né indica le concrete modalità con cui l’Amministrazione avrebbe omesso o ritardato l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti scritti dall’Amministrazione resistente e ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per adempiere. Ha avvertito che la mancata esecuzione dell’incombente potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. L’udienza è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    la mancata esecuzione dell’incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.

    La mancata collaborazione nell’acquisizione degli elementi necessari alla decisione può essere valutata dal giudice nell’ambito dell’istruttoria processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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