Sentenza n. 147/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento degli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato (tenure track) per il Gruppo Scientifico disciplinare 10/ASIA-01 e il Settore scientifico disciplinare ASIA-01/A - Archeologia e storia dell’arte dell’Asia centrale e dell’India presso l’Università degli Studi di Bologna, in particolare: - il decreto del Rettore 5997/2025, Prot. n. 0329110 del 30.09.2025, con il quale sono stati approvati “gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Gruppo Scientifico Disciplinare 10/ASIA-01 - Culture e lingue dell’asia centrale, meridionale, orientale e sud- orientale e il Settore scientifico disciplinare ASIA-01/A- Archeologia e storia dell’arte dell’Asia centrale e dell’India.” e proclamato vincitrice il dott. Matin Emad, escludendo il ricorrente dalla selezione; - il Verbale n. 2 recante “Giudizio su titoli, pubblicazioni ed eventuali lettere di referenze” nel quale la commissione ha espresso giudizio “buono” in relazione al ricorrente perchè “Il candidato presenta un curriculum di livello buono, che tuttavia rientra in gran parte in GSD e SSD diversi da quelli previsti dal Bando.”; - il Verbale n. 3 di svolgimento della discussione, valutazione dei candidati e attribuzione dei punteggi con riferimento alle “pubblicazioni scientifiche presentate”, “attività didattica”, “titoli e curriculum” e “prova di conoscenza della lingua inglese”; - la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione e/o alla valutazione dei candidati, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierno ricorrente; - l’atto di nomina e di presa di servizio del candidato dichiarato vincitore, ancorché di estremi e contenuto ignoti; - qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; - ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato (tenure track), inclusi la graduatoria e il decreto rettorale di approvazione degli atti e proclamazione del vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi con un punteggio molto inferiore rispetto al candidato proclamato vincitore, ha impugnato gli atti della procedura selettiva deducendo, tra l'altro, l'incompatibilità di due commissari per la partecipazione a un progetto PRIN insieme a un candidato; la modifica o integrazione postuma dei criteri di valutazione dopo le discussioni pubbliche; l'erronea attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni collaborative o presentate in forma di conferenze; l'applicazione non corretta e non adeguatamente motivata dei criteri predeterminati; l'illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione del giudizio sulla propria produzione scientifica e sul curriculum, ritenuti in larga parte non pertinenti al settore previsto dal bando; l'erronea valutazione di singole voci del curriculum e la violazione dei criteri adottati per la valutazione delle pubblicazioni. Ha inoltre proposto istanza di accesso endoprocessuale ex art. 116, comma 2, c.p.a. e chiesto la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., sostenendo che la mancata ostensione della documentazione e dei dati anagrafici dei controinteressati gli avrebbe impedito di notificare tempestivamente il ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito la controversia con sentenza semplificata e ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica dell'atto introduttivo ad almeno uno dei controinteressati individuabili nell'atto impugnato, ossia il candidato proclamato vincitore e l'altro candidato indicato nel ricorso. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto. È stata respinta la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché il ricorrente non ha dimostrato che la mancata ostensione costituisse un grave impedimento di fatto né spiegato perché non avrebbe potuto reperire aliunde i dati necessari alla notifica. Inoltre, l'Università ha documentato di avere già trasmesso il 16 ottobre 2025, in risposta all'istanza di accesso del 10 ottobre 2025, i verbali, i curricula e le domande di partecipazione contenenti i dati anagrafici dei controinteressati, inviandoli agli indirizzi PEC dei difensori del ricorrente. Anche l'istanza di accesso endoprocessuale è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, poiché la documentazione richiesta era già stata ostesa prima della notificazione del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge
La notificazione all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto costituisce requisito necessario dell'azione di annullamento; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto
La rimessione in termini richiede la prova di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di un grave impedimento di fatto; la mancata ostensione documentale non è sufficiente se il ricorrente non dimostra l'impossibilità di reperire altrimenti i dati necessari e se la documentazione è stata comunque trasmessa prima della scadenza utile.
art. 116, comma 2, c.p.a.
L'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio è inammissibile e comunque infondata quando l'amministrazione abbia già osteso, prima della notificazione del ricorso, la documentazione richiesta.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, sussistono i presupposti per una decisione immediata.
Massime di principio
- Nell'azione di annullamento, l'omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili nell'atto impugnato determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede la dimostrazione di una oggettiva incertezza giuridica o di un grave impedimento di fatto; non è sufficiente allegare genericamente la mancata ostensione documentale, quando il ricorrente non dimostri l'impossibilità di reperire aliunde i dati dei controinteressati.
- Non ricorre un grave impedimento di fatto idoneo a giustificare la rimessione in termini quando l'amministrazione abbia trasmesso, prima della notificazione del ricorso, la documentazione contenente i dati necessari per individuare e notificare i controinteressati.
- L'istanza di accesso endoprocessuale è inammissibile e comunque infondata se l'amministrazione ha già consentito l'accesso alla documentazione richiesta prima della proposizione o notificazione dell'istanza giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →