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Sentenza

Sentenza n. 8061/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, comunicata il 13 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 1); b) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DELCON S.R.L. il 5\2\2025 : per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, a) del provvedimento adottato dalla Regione Emilia-Romagna in data 24 gennaio 2025, con nota prot. n. 24/01/2025.0073840.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – an-ni 2015-2018”, mediante il quale è stato intimato di procedere al pagamento dell’importo del payback in materia di dispositivi medici previsto a carico di Delcon S.r.l. (doc. 9 – segue la numerazione dei documenti depositati con il ricorso introduttivo); b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202301510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione della quota di pay-back per dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018, nonché il successivo atto regionale di intimazione al pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le imponeva il versamento della quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti statali presupposti e connessi, già impugnati anche mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo atto regionale del 24 gennaio 2025, con cui le è stato intimato il pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, anziché pronunciare la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, subordina la cessazione ex lege dei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali di pay-back alla ricorrenza di specifici presupposti procedimentali, tra cui l'accertamento del versamento della quota ridotta da parte delle Regioni e delle Province autonome mediante provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini o siti istituzionali e comunicati al TAR. Poiché la Regione Emilia-Romagna non aveva depositato alcun provvedimento di accertamento avente tali caratteristiche, non sussistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il versamento effettuato dalla ricorrente e la relativa richiesta sono stati valutati, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come fatti e comportamenti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Individua la disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e i provvedimenti regionali e provinciali oggetto del giudizio.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Subordina la cessazione ex lege dei giudizi di impugnazione dei provvedimenti regionali e provinciali di pay-back all'accertamento regionale o provinciale del versamento della quota ridotta, mediante provvedimento pubblicato e comunicato al TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti univoci o comportamenti delle parti successivi alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione ex lege dei giudizi relativi all'impugnazione dei provvedimenti regionali e provinciali di pay-back per dispositivi medici richiede la ricorrenza di tutti i presupposti procedimentali stabiliti dalla legge, compreso l'accertamento regionale o provinciale del versamento della quota ridotta mediante provvedimento pubblicato e comunicato al giudice; il solo pagamento da parte dell'impresa non è sufficiente per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando non risultano integrati i presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere, il pagamento dell'importo dovuto e la richiesta della parte possono costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., fatti e comportamenti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima può essere dichiarata sulla base della condotta processuale e sostanziale delle parti, mentre la seconda presuppone la specifica fattispecie estintiva prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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