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Sentenza

Sentenza n. 5053/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento 1) della Delibera n. -OMISSIS- (Fascicolo UVLA n. -OMISSIS- e -OMISSIS-) adottata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella adunanza del -OMISSIS-, trasmessa al ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Appalto adeguamento nuova darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – 2 stralcio struttura cassa colmata e banchina – importo a base gara 123.047.878 Euro – Stazione Appaltante: -OMISSIS-. Contratto stipulato in data -OMISSIS-, Rep. -OMISSIS-”; 2) della nota ANAC prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (Fascicolo UVLA n. -OMISSIS- e -OMISSIS-) con cui è stata trasmessa la Delibera n. -OMISSIS- impugnata sub 1); 3) di tutti gli atti e/o provvedimenti relativi ai procedimenti istruttori ANAC n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e al procedimento ispettivo ANAC n. -OMISSIS-, conclusi con l’emanazione della delibera ANAC impugnata sub 1), tra cui, in particolare: 3.1.) la nota ANAC prot. n. -OMISSIS- (Fascicolo UVLA n. -OMISSIS- e -OMISSIS- Fascicolo Ispettivo -OMISSIS-), recante la Comunicazione di Risultanze Istruttorie; 3.2) la disposizione del Presidente dell’ANAC, dott. Raffaele Cantone, prot. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’effettuazione di una visita ispettiva presso le sedi del-OMISSIS-; 3.3) la nota ANAC prot. -OMISSIS- recante la comunicazione di visita ispettiva ai sensi dell’art. 213, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 3.4) i verbali di verifica ispettiva del -OMISSIS-; 3.5) della nota ANAC prot. n. -OMISSIS- recante la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio n. -OMISSIS-; 4) della nota ANAC, di estremi, data e contenuto ignoti, recante la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio n. -OMISSIS-; 5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, allo stato non conos ciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnativa a seguito dell’integrale conoscenza degli stessi; nonché per la condanna dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto degli impugnati atti da quantificarsi in corso di causa.

Giustizia amministrativa201913377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ANAC recante rilievi su presunte irregolarità nella fase esecutiva di un appalto per opere portuali, con trasmissione dei rilievi ad altre autorità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, RUP dei lavori di adeguamento di una darsena portuale, ha impugnato la delibera ANAC, gli atti istruttori e ispettivi presupposti e la relativa nota di trasmissione, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina regolamentare ANAC sull'attività di vigilanza e accertamento ispettivo, dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 97 Cost., lamentando la durata irragionevole e tardiva dei procedimenti, il mancato rispetto del termine di conclusione di 180 giorni, la mancata comunicazione dell'avvio di un secondo procedimento istruttorio e lo sviamento della funzione di vigilanza. Con il secondo motivo ha censurato nel merito i rilievi ANAC relativi al ruolo del RUP e del direttore dei lavori, alla procedura di accordo bonario, alla tempestività e valutazione delle riserve, alla nomina della commissione, alla rinegoziazione dell'accordo bonario, alla proroga dei lavori e alla mancata applicazione delle penali, alle varianti in corso d'opera e al collaudo dell'opera. Ha dedotto violazione di numerose disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. L'ANAC ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la delibera non producesse effetti immediatamente lesivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Richiamando e condividendo integralmente una propria precedente sentenza relativa alla medesima vicenda, il Collegio ha affermato che la delibera ANAC si limitava a formulare rilievi sulle criticità riscontrate nella fase esecutiva dell'appalto e a trasmetterli al Ministero competente, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica. L'atto non conteneva prescrizioni vincolanti, non disponeva l'annullamento o la privazione degli effetti degli atti della stazione appaltante o del contratto, né imponeva decisioni all'amministrazione aggiudicatrice. Esso costituiva espressione di una funzione di orientamento e vigilanza, con natura meramente valutativa e non costitutiva, priva di immediata incidenza autoritativa sulla sfera giuridica del destinatario. Anche la trasmissione dei rilievi alle autorità contabili e penali è stata ritenuta priva di autonoma e diretta lesività, assimilabile alla trasmissione di una denuncia o dichiarazione di scienza. La delibera non è stata qualificata come atto sanzionatorio. Il giudice non ha esaminato i motivi di merito, assorbiti dall'esito in rito, né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato il rispetto in relazione alla durata e alla tempestiva conclusione dei procedimenti; la questione non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato con riguardo al difetto di motivazione della delibera ANAC; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 6 d.lgs. 163/2006

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai compiti e alle funzioni nell'esecuzione dell'appalto; non esaminato nel merito.

  • art. 10 d.lgs. 163/2006

    Richiamato con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento; non esaminato nel merito.

  • art. 119 d.lgs. 163/2006

    Richiamato con riferimento ai compiti del direttore dei lavori; non esaminato nel merito.

  • art. 132 d.lgs. 163/2006

    Richiamato in relazione alla legittimità delle varianti in corso d'opera; non esaminato nel merito.

  • art. 141 d.lgs. 163/2006

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla fase esecutiva e al collaudo; non esaminato nel merito.

  • art. 240 d.lgs. 163/2006

    Richiamato in relazione alla procedura di accordo bonario; non esaminato nel merito.

  • art. 240-bis d.lgs. 163/2006

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni sull'accordo bonario e sulle riserve; non esaminato nel merito.

  • art. 213 d.lgs. 50/2016

    Richiamato quanto ai poteri e all'attività di vigilanza e ispezione dell'ANAC; la sentenza ha deciso il ricorso sul difetto di interesse senza affrontarne l'applicazione concreta.

  • art. 9 d.P.R. 207/2010

    Richiamato con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento; non esaminato nel merito.

  • art. 148 d.P.R. 207/2010

    Richiamato con riferimento ai compiti del direttore dei lavori; non esaminato nel merito.

  • art. 154 d.P.R. 207/2010

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella fase esecutiva; non esaminato nel merito.

  • art. 158 d.P.R. 207/2010

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella fase esecutiva; non esaminato nel merito.

  • art. 159 d.P.R. 207/2010

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella fase esecutiva; non esaminato nel merito.

  • art. 311 d.P.R. 207/2010

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; non esaminato nel merito.

  • art. 88 c.p.a.

    Utilizzato per richiamare la motivazione di una precedente sentenza del TAR relativa alla medesima vicenda.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Una delibera dell'ANAC che si limiti a formulare rilievi sulle criticità riscontrate nella gestione di un contratto pubblico, senza contenere prescrizioni vincolanti né statuizioni costitutive, non incide immediatamente sulla sfera giuridica dei destinatari ed è pertanto priva di lesività direttamente impugnabile con l'azione di annullamento.
  • Nell'esercizio della funzione di vigilanza e orientamento sui contratti pubblici, l'ANAC non dispone di un potere di supremazia gerarchica sulle stazioni appaltanti e non può annullare o privare di effetti gli atti da esse adottati né sostituirsi alle loro decisioni di autonomia contrattuale.
  • La trasmissione dei rilievi ANAC al Ministero competente, alla Corte dei conti o alla Procura della Repubblica, quando non accompagnata da ulteriori misure autoritative o sanzionatorie, non determina di per sé una lesione immediata e diretta della posizione giuridica del soggetto vigilato.
  • La mera formulazione di valutazioni o giudizi da parte dell'ANAC, anche se critici e potenzialmente rilevanti per successive iniziative di altre autorità, non trasforma la delibera in un atto sanzionatorio né rende attuale l'interesse all'impugnazione, in assenza di effetti giuridici direttamente pregiudizievoli.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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