Sentenza n. 1851/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 756/25 (R.G. n. 1243/25) del 25.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 756/25, con mancato pagamento o contestazione di parte della sorte capitale, interessi moratori, risarcimento forfettario e spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania non avesse integralmente adempiuto a un decreto ingiuntivo civile non opposto e divenuto definitivo. In particolare, ha dedotto il mancato pagamento della parte residua della sorte capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi, del risarcimento forfettario previsto dal d.lgs. 231/2002 e delle spese processuali, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. L’ASP ha eccepito di aver pagato l’intera sorte capitale, salvo una somma versata successivamente alla notifica del decreto, e ha contestato sia l’esistenza del residuo capitale richiesto sia la quantificazione degli interessi e la debenza del risarcimento forfettario. Nel corso del giudizio è stata inoltre depositata la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice civile nell’ambito dell’opposizione proposta dall’ASP al precetto. Il TAR ha esaminato anche la questione della contemporanea pendenza dell’esecuzione forzata ordinaria e del giudizio di ottemperanza, ritenendola in astratto ammissibile, purché il creditore non ottenga due volte il medesimo pagamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza possa essere utilizzato per ottenere l’esecuzione coattiva di un provvedimento del giudice ordinario recante una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, anche contemporaneamente all’esecuzione forzata ordinaria, fermo il divieto di duplicazione del pagamento. Tuttavia, nel caso concreto, l’ASP aveva contestato in fatto e in diritto l’entità delle somme ancora dovute, producendo documentazione sulla determinazione del credito. La definizione della residua sorte capitale, degli interessi e delle ulteriori voci richieste non costituiva quindi una mera operazione aritmetica automatica, ma richiedeva un’attività cognitoria propria del giudice della cognizione. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare, specificare o arricchire il giudicato civile mediante una formazione progressiva dello stesso, né può demandare al commissario ad acta una quantificazione controversa. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della necessità di ulteriore cognizione e delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice dell’ottemperanza può assicurare l’esecuzione del giudicato, ma non può svolgere attività cognitoria volta a integrare o determinare controversie non risolte dal titolo esecutivo.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti circa la possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione dei limiti cognitivi del giudizio di ottemperanza.
d.lgs. 231/2002
Richiamato dalla ricorrente quale fonte del risarcimento forfettario preteso; la debenza e la quantificazione di tale voce risultavano controverse e non potevano essere definite nel giudizio di ottemperanza senza un’attività cognitoria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può concorrere con l’esecuzione forzata ordinaria per l’attuazione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, purché il creditore non consegua una duplicazione del pagamento.
- Quando l’amministrazione contesta in fatto o in diritto l’entità delle somme dovute in esecuzione del titolo, la determinazione del credito non è una mera operazione aritmetica e la relativa controversia deve essere proposta davanti al giudice della cognizione competente.
- Il giudice dell’ottemperanza non può integrare, specificare o arricchire il giudicato civile attraverso una formazione progressiva del titolo, né può demandare al commissario ad acta la quantificazione di somme controverse.
- La sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo da parte del giudice civile costituisce un elemento incompatibile con l’immediata prosecuzione dell’esecuzione del titolo, ferma restando la declaratoria di inammissibilità fondata nel caso concreto sui limiti cognitivi dell’ottemperanza.
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