Cassazione Civile, Ordinanza n. 05993/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un militare, già convenuto in giudizio contabile per danno erariale, ha impugnato la sentenza d'appello della Corte dei conti che lo aveva condannato al pagamento di euro 22.440,77 per avere fruito di permessi retribuiti collegati all'attività di consigliere e capogruppo consiliare, sulla base di numerose attestazioni ritenute false o comunque non idonee. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello, invece, la Corte dei conti aveva riformato la decisione, ritenendo che i permessi fossero stati fruiti in violazione dell'art. 79 del testo unico degli enti locali, perché la documentazione richiesta dalla norma doveva provenire dall'ente e non poteva essere sostituita da autocertificazioni o dichiarazioni equivalenti, inoltre rilevando il superamento del limite massimo mensile di ore fruibili. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 79, commi 4 e 6, t.u. enti locali, per avere il giudice contabile esteso l'obbligo di attestazione dell'ente anche ai permessi del comma 4; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa/non corretta valutazione della documentazione, sostenendo che l'onere della prova gravasse sulla Procura e che autocertificazioni e dichiarazioni comunali fossero sufficienti; 3) vizio motivazionale e cattiva applicazione del comma 6 dell'art. 79, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni del segretario generale e del responsabile dell'ufficio urbanistico e alla tempestività della documentazione; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., perché la Corte dei conti avrebbe omesso di spiegare perché, pur risultando il plafond mensile di 24 ore, fosse stato comunque ritenuto il superamento del limite. La Procura generale ha resistito con controricorso.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno affermato che il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per violazioni di legge, errores in iudicando o questioni di merito. Le censure del ricorrente, tutte centrate sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 79 t.u. enti locali e sulla valutazione del materiale probatorio, riguardavano il merito della decisione contabile e non un difetto di giurisdizione, neppure sotto forma di eccesso di potere giurisdizionale. È stata quindi confermata la condanna alle spese non essendo stata disposta alcuna statuizione in favore della parte pubblica, qualificata come parte solo formale, e sono stati inoltre dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 79 d.lgs. n. 267/2000
La controversia ruotava sull'interpretazione della disciplina dei permessi retribuiti per l'espletamento del mandato politico-amministrativo; tuttavia le Sezioni Unite hanno rilevato che l'interpretazione della norma, anche se contestata, non integra motivo inerente alla giurisdizione.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta estranea al sindacato delle Sezioni Unite, perché attinente al merito e non ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata considerata una questione di legittimità della decisione, non di giurisdizione.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate ai sensi dei nn. 3 e 4 sono state ritenute inammissibili in quanto non deducibili contro le decisioni della Corte dei conti, salvo i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362, primo comma, c.p.c.
È richiamato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice contabile limitatamente ai motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Contro le sentenze della Corte dei conti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; non sono deducibili violazioni di legge, errores in iudicando, vizi motivazionali o contestazioni sulla valutazione delle prove.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata o invada la sfera riservata al legislatore o ad altra giurisdizione; l'interpretazione della norma, anche se ampia o controversa, resta attività giurisdizionale sindacabile solo nei limiti interni.
- Le censure che investono la corretta lettura di una disposizione sostanziale, la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione della documentazione sono questioni di merito e non possono essere convertite in questioni di giurisdizione.
- Non integra vizio di giurisdizione la decisione del giudice speciale che, nel risolvere la controversia, sviluppi un'attività interpretativa effettiva della norma applicabile, anche se il suo risultato sia ritenuto errato dalla parte soccombente.
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