Cassazione Civile, Ordinanza n. 11676/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da un difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione aveva riconosciuto il rimborso spese generali al 15%, ma aveva negato la fase istruttoria, la maggiorazione per la difesa di più parti e aveva ritenuto congrua la liquidazione complessiva, riducendo però del 50% la fase decisoria e compensando le spese. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che, non avendo il Ministero contestato le prestazioni effettivamente svolte, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tutti i compensi per le fasi processuali; 2) violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, per il diniego della maggiorazione del 20% per difesa di più parti, senza adeguata considerazione della complessità della controversia; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento del principale motivo di opposizione e la soccombenza dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e privo di specifica indicazione delle prestazioni asseritamente svolte e del modo in cui esse erano state allegate; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, in presenza di difesa di più parti con identica posizione processuale e assistite dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico con possibile maggiorazione solo se giustificata da un effettivo aggravio difensivo, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la forte riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello richiesto giustificava la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 115/2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 112 c.p.c.
la censura è stata ritenuta generica e quindi non idonea a fondare una doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c.; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità e per difetto di specifica allegazione delle attività difensive.
art. 115, comma 1, c.p.c.
la non contestazione opera solo quando il fatto sia esplicitamente ammesso o quando la difesa avversaria sia incompatibile con il suo disconoscimento; non può ravvisarsi quando il cliente contesti l'incongruità del compenso rispetto all'attività svolta.
art. 4 D.M. 55/2014
in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e assistite dallo stesso difensore è dovuto un compenso unico, con possibile aumento solo se vi sia un effettivo aggravio difensivo, rimesso alla valutazione del giudice di merito.
art. 8, comma 1, D.M. 55/2014
la ratio è limitare a carico del soccombente le spese nella misura della più concentrata attività difensiva, in coerenza con il principio di non debenza delle spese superflue.
art. 92, comma 1, c.p.c.
richiamato come fondamento del principio di non debenza delle spese superflue.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo, ma la censura sulla regolazione delle spese è stata respinta.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla significativa riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello richiesto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le doglianze sulla mancata liquidazione di singole fasi devono essere specifiche, indicando puntualmente le attività effettivamente svolte e le relative allegazioni processuali; una censura generica è inammissibile.
- La non contestazione non opera automaticamente quando la controparte contesti l'entità del compenso in rapporto all'attività svolta: in tale caso il giudice deve verificare la congruità della pretesa e l'effettivo contenuto della prestazione professionale.
- Quando più parti hanno identica posizione processuale e sono difese dallo stesso avvocato, il compenso va normalmente determinato unitariamente; la maggiorazione prevista dal D.M. n. 55 del 2014 non è automatica, ma dipende dall'effettivo aggravio difensivo e resta affidata alla valutazione motivata del giudice di merito.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla notevole riduzione della somma riconosciuta rispetto a quella domandata, poiché tale scostamento può integrare una ragione idonea a sorreggere la decisione ex art. 92 c.p.c.
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