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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11676/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da un difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione aveva riconosciuto il rimborso spese generali al 15%, ma aveva negato la fase istruttoria, la maggiorazione per la difesa di più parti e aveva ritenuto congrua la liquidazione complessiva, riducendo però del 50% la fase decisoria e compensando le spese. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che, non avendo il Ministero contestato le prestazioni effettivamente svolte, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tutti i compensi per le fasi processuali; 2) violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, per il diniego della maggiorazione del 20% per difesa di più parti, senza adeguata considerazione della complessità della controversia; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento del principale motivo di opposizione e la soccombenza dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e privo di specifica indicazione delle prestazioni asseritamente svolte e del modo in cui esse erano state allegate; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, in presenza di difesa di più parti con identica posizione processuale e assistite dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico con possibile maggiorazione solo se giustificata da un effettivo aggravio difensivo, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la forte riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello richiesto giustificava la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta generica e quindi non idonea a fondare una doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c.; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità e per difetto di specifica allegazione delle attività difensive.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    la non contestazione opera solo quando il fatto sia esplicitamente ammesso o quando la difesa avversaria sia incompatibile con il suo disconoscimento; non può ravvisarsi quando il cliente contesti l'incongruità del compenso rispetto all'attività svolta.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e assistite dallo stesso difensore è dovuto un compenso unico, con possibile aumento solo se vi sia un effettivo aggravio difensivo, rimesso alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 8, comma 1, D.M. 55/2014

    la ratio è limitare a carico del soccombente le spese nella misura della più concentrata attività difensiva, in coerenza con il principio di non debenza delle spese superflue.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    richiamato come fondamento del principio di non debenza delle spese superflue.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la censura sulla regolazione delle spese è stata respinta.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla significativa riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello richiesto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le doglianze sulla mancata liquidazione di singole fasi devono essere specifiche, indicando puntualmente le attività effettivamente svolte e le relative allegazioni processuali; una censura generica è inammissibile.
  • La non contestazione non opera automaticamente quando la controparte contesti l'entità del compenso in rapporto all'attività svolta: in tale caso il giudice deve verificare la congruità della pretesa e l'effettivo contenuto della prestazione professionale.
  • Quando più parti hanno identica posizione processuale e sono difese dallo stesso avvocato, il compenso va normalmente determinato unitariamente; la maggiorazione prevista dal D.M. n. 55 del 2014 non è automatica, ma dipende dall'effettivo aggravio difensivo e resta affidata alla valutazione motivata del giudice di merito.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla notevole riduzione della somma riconosciuta rispetto a quella domandata, poiché tale scostamento può integrare una ragione idonea a sorreggere la decisione ex art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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