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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18827/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, in riforma parziale del provvedimento del GIP, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., organizzazione definita come un sistema mafioso lombardo confederativo e orizzontale) e di detenzione/porto illegale di arma (capo 5). Lamentava insufficiente motivazione e carenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una nuova compagine mafiosa autonoma e l'affectio societatis, nonché la mancanza di riscontri sulla sua partecipazione concreta (ruolo posto su sporadiche intercettazioni, assenza di rituali d'ingresso, contrasti interni, rilevanza marginale dei summit). Sul capo relativo all'arma contestava l'insussistenza di elementi probatori che dimostrassero la sua funzione di staffetta nel trasporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la riforma dell'ordinanza del GIP, fornendo un'analisi unitaria e coerente del materiale indiziario (intercettazioni, summit, operazioni economiche comuni, cassa comune, esternazione del metodo mafioso e omertà delle vittime). La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali sul grado di motivazione richiesto in sede cautelare e sul divieto di sindacare valutazioni di fatto non manifestamente illogiche; ha quindi confermato la sussistenza dei gravi indizi sia per il reato associativo aggravato dalla natura mafiosa dell'organizzazione, sia per la detenzione/porto dell'arma, ritenendo legittime le valutazioni probatorie basate anche sulle intercettazioni.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'integrazione del reato associativo mafioso in relazione a un'organizzazione autonoma e orizzontale, dotata di cassa comune, forza intimidatrice esternalizzata e finalizzata al profitto tramite attività illecite e ripulimento tramite società

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Procedura di riesame dell'ordinanza cautelare: il Tribunale del riesame ha agito come giudice dell'appello de libertate e la sua motivazione è stata ritenuta adeguata dalla Cassazione

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari come indicativa del pericolo di fuga/di inquinamento probatorio che giustificano la misura

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Confermata la possibilità che conversazioni intercettate, anche fra terzi, costituiscano fonte diretta di prova indiziaria senza necessità di riscontri addizionali, purché il loro significato sia valutato logicamente

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, Audino n.11/2000 e altre pronunce citate)

    Principi sulla valutazione in sede cautelare: la Cassazione sindaca l'adeguatezza della motivazione del giudice del riesame secondo canoni di logica e diritto; richiamo agli standard motivazionali in caso di riforma della decisione del GIP

Massime di principio

  • In sede cautelare la valutazione degli indizi si effettua in termini prognostici: non si richiede certezza ma una ragionevole e alta probabilità di responsabilità; la motivazione del giudice del riesame deve essere congrua e, se riforma un rigetto, più persuasiva rispetto alle ragioni del GIP
  • Le intercettazioni, anche quando criptiche o fra terzi, possono costituire prova diretta di indizi gravi se interpretate con coerenza logica e secondo massime di esperienza; il sindacato di Cassazione è limitato se la valutazione di merito non è manifestamente illogica
  • La presenza di una cassa comune, la condivisione di risorse e progetti societari, la partecipazione a summit ripetuti e la convivenza di operazioni economiche comuni sono elementi significativi per inferire la sussistenza di un vincolo associativo e dell'affectio societatis, anche in organizzazioni non verticistiche
  • I contrasti interni tra affiliati non escludono automaticamente l'esistenza di un'associazione mafiosa quando siano risolvibili in funzione del profitto comune; la capacità di composizione delle controversie può anzi rafforzare l'ipotesi di vincolo associativo
  • La forza intimidatrice può manifestarsi anche senza atti eclatanti: l'evocazione della fama criminale dei partecipi, la omertà delle vittime e il condizionamento economico-istituzionale sono indicatori di esternalizzazione del metodo mafioso
  • Per la qualificazione di una 'nuova' formazione mafiosa autonoma occorre valutare indipendenza organizzativa, capacità intimidatoria percepita nel territorio e persistenza della struttura, senza richiedere che essa ripeta i riti o l'assetto delle mafie storiche
  • La prova della funzione di 'staffetta' in reati di trasporto arma richiede elementi concreti di cooperazione materiale (es. pedinamenti, riscontri testimonianze o indagini dimostrative); però anche conversazioni coerenti e circostanziate possono concorrere a formare il convincimento indiziario
  • In ogni caso, le doglianze che sollecitano una diversa valutazione degli indizi o della loro persuasività sono inammissibili in Cassazione a meno che non contestino la motivazione per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali

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