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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38263/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato derivante dalla sentenza penale del Tribunale di Milano n. 18284/2023 che aveva condannato il ricorrente per violazioni degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 697 c.p.. Il ricorrente lamentava di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio né altri atti, di essere stato dichiarato assente nel processo svolto in sua assenza, di essere stato detenuto dal 15/09/2023 senza avere contatti con i difensori (il difensore di fiducia nominato con dichiarazione priva di numero di procedimento e di oggetto e il difensore d'ufficio nominato successivamente), e di aver prodotto una relata di notifica per compiuta giacenza per dimostrare la mancata conoscenza. Denuncia violazione di legge (artt. 420-bis e 629-bis c.p.p.) e illogicità della motivazione, contestando che la Corte abbia dedotto una volontaria sottrazione dal solo fatto della nomina di un difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame della richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.. La Corte ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia non crea una presunzione assoluta di conoscenza del processo da parte dell'imputato e che non è sufficiente la mera assenza di contatti per desumere automaticamente una volontaria sottrazione: occorre accertare, con motivazione congrua e su elementi precisi e oggettivi, che l'imputato abbia ricevuto sufficienti informazioni e si sia sottratto consapevolmente al processo. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente e non avesse dimostrato la volontarietà dell'assenza, considerando rilevanti elementi fattuali contrari (epoca della nomina in fase di indagini, verbale privo del numero del procedimento, comportamento del difensore che non ha partecipato a udienze e poi è stato sostituito, nomina di difensore d'ufficio con relata di compiuta giacenza, detenzione dell'imputato durante udienze successive).

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante

    La nomina di un difensore di fiducia è un elemento da valutare ma non produce una presunzione assoluta; il giudice deve valutare complessivamente modalità di notifica, atti compiuti, rapporto assistito-difensore e altre circostanze per accertare la volontaria e consapevole sottrazione.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rimedio della rescissione del giudicato per la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; richiede che la mancata conoscenza sia incolpevole salvo che risulti la volontaria sottrazione, da accertare su elementi concreti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulla disciplina delle sostanze stupefacenti richiamata per i reati a carico dell'imputato (reato oggetto del processo), citata quale titolo di accusa nella sentenza di primo grado.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata quale altro capo d'imputazione nella sentenza di primo grado.

  • art. 97, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la nomina di un difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente o vi siano esigenze di tutela dell'assistenza tecnica; la nomina d'ufficio e le relative formalità (es. relata di notifica) sono elementi valutabili nel quadro probatorio sulla conoscenza del processo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Novella normativa che ha introdotto modifiche rilevanti all'art. 420-bis c.p.p.; la modifica è applicabile al caso di specie e influisce sulla valutazione dei presupposti per procedere in assenza.

Massime di principio

  • La mera nomina di un difensore di fiducia non implica automaticamente che l'imputato fosse a conoscenza del processo: è necessario un accertamento caso per caso.
  • Per dichiarare che l'assenza è volontaria e consapevole il giudice deve motivare in modo congruo e basarsi su elementi precisi e oggettivi (modalità di notifica, atti compiuti dall'imputato, rapporto effettivo con il difensore, eventuale detenzione, comportamento del difensore).
  • La 'negligenza informativa' dell'imputato non può essere trasformata automaticamente in prova di volontaria sottrazione: occorre evitare presunzioni automatiche.
  • Se vi sono elementi concreti che indicano la mancata conoscenza (es. nomina del difensore in fase di indagini senza dettagli, difensore assente o sostituito, relata di giacenza, detenzione dell'imputato), il giudice deve valutare tali elementi e non basarsi soltanto su un dato formale.
  • In presenza di una decisione negativa sulla rescissione del giudicato, l'impugnazione in Cassazione può avere successo se la motivazione della corte territoriale non spiega adeguatamente perché gli elementi favorevoli all'imputato non escludono la conoscenza o la volontarietà dell'assenza.
  • In situazioni analoghe conviene raccogliere e documentare ogni elemento che dimostri l'assenza di contatti o la mancata ricezione di atti (documenti di detenzione, verbali privi di dati, relazioni di notifica, attestazioni difensore) per impugnare efficacemente la dichiarazione di assenza.

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