Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36357/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, proposta da un privato, di tre verbali/di un’ordinanza ingiunzione per violazione del regolamento sulla circolazione acquea nella laguna veneta, in relazione al superamento della velocità massima consentita, accertato in due casi con apparato di rilevamento a distanza "Argos" e in un caso con "Telelaser". I giudici di merito hanno accolto l’opposizione valorizzando la mancanza di verifiche periodiche di taratura del sistema "Argos". Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto inammissibile la documentazione prodotta in appello a prova di omologazione e taratura, assumendo che fosse già in atti; (2) violazione di varie norme prelegali, della l. n. 689/1981, del regolamento lagunare e del codice della strada, sostenendo che il sistema "Argos" funzionerebbe in modo diverso dai dispositivi stradali e che non sarebbe applicabile l’analogia con l’art. 45 C.d.S. e con l’art. 192 reg. att.; (3) violazione della l. n. 689/1981 e del regolamento, deducendo che le verifiche e tarature periodiche erano state comunque eseguite dal produttore e che ciò bastava a garantire l’attendibilità del sistema; (4) violazione di norme costituzionali, della l. n. 241/1990 e delle norme del codice della strada e del regolamento attuativo, sostenendo che l’unica disciplina applicabile fosse quella del regolamento lagunare e non quella concernente l’omologazione ministeriale; (5) violazione di norme costituzionali e processuali, oltre che degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto inattendibile il sistema in difetto di omologazione ministeriale, nonostante i collaudi e le verifiche svolti da soggetti tecnici. La Cassazione, nella parte motiva, ha ritenuto tutte le censure inammissibili per difetto di specificità: la Corte ha osservato che, anche prescindendo dal tema dell’omologazione ministeriale, il Tribunale aveva comunque fondato la decisione sulla necessità che l’apparecchiatura fosse omologata e periodicamente tarata, in applicazione del principio di affidabilità dei sistemi di rilevazione a distanza; il ricorso non attingeva in modo specifico tale ratio, limitandosi a richiamare documenti di merito senza riprodurne il contenuto e senza chiarire la natura dei collaudi rispetto all’omologazione/taratura. Successivamente, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; non risultando l’accettazione della rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.

La decisione

La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non essendo provata l’accettazione della rinuncia, ha posto le spese del giudizio a carico della parte ricorrente, liquidandole in favore del controricorrente. Nella motivazione, la Corte aveva anche rilevato l’inammissibilità dei motivi per carenza di specificità, perché il ricorso non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla necessità dell’omologazione e della taratura periodica dell’apparato di rilevazione e sulla mancata dimostrazione puntuale di tali requisiti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    La Corte richiama il procedimento semplificato di definizione in camera di consiglio, nel quale è stata formulata una proposta di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Censura invocata dal ricorrente in relazione al preteso vizio del giudice di merito nella valutazione della documentazione prodotta in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Censura invocata dal ricorrente per contestare il giudizio di inammissibilità sulla produzione documentale in appello.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’interpretazione delle norme sul rilevamento della velocità in laguna e l’inapplicabilità analogica della disciplina stradale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per escludere l’analogia con la disciplina del codice della strada.

  • art. 13 L. n. 689 del 1981

    Richiamato dai motivi per la disciplina dell’accertamento delle violazioni amministrative e della prova del fatto contestato.

  • art. 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta

    Ritenuto dalla Corte norma speciale applicabile alla circolazione acquea, che prevede l’obbligo di apparati di rilevamento della velocità "debitamente omologati".

  • art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 422 del 1997

    Richiamato come base normativa di adozione del regolamento lagunare.

  • art. 45 D.Lgs. n. 285 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per escluderne l’applicazione diretta o analogica alla circolazione acquea; la Corte osserva che, comunque, la necessità di omologazione e affidabilità del sistema permane per effetto della disciplina speciale e del principio ricavato dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 142 D.Lgs. n. 285 del 1992

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità di segnalazione preventiva della postazione di controllo, ritenuta norma propria della circolazione stradale.

  • art. 192 D.Lgs. n. 285 del 1992

    Censurato dal ricorrente perché applicato dal giudice di merito in via analogica per l’omologazione ministeriale; la Corte non fonda su questa norma la decisione, ma sulla mancanza di specifica censura alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 192 D.P.R. n. 495 del 1992

    Richiamato come norma regolamentare attuativa relativa agli apparati di rilevazione stradale, evocata nel dibattito sull’omologazione degli strumenti.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate contro la ricostruzione della disciplina applicabile.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme costituzionali invocate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio della motivazione/sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per contestare l’apparato motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo sulla affidabilità del sistema di rilevazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove documentali e tecniche.

  • art. 1 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di legalità e azione amministrativa.

  • Corte cost. n. 113 del 2015

    La Corte la richiama quale riferimento al principio per cui i sistemi di rilevazione automatica della velocità devono essere affidabili e periodicamente tarati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non coglie specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche o documenti richiamati solo per relationem senza adeguata riproduzione del loro contenuto.
  • Quando una disciplina speciale prevede l’uso di apparati di rilevazione della velocità "debitamente omologati", la questione decisiva non è solo la previsione formale dell’omologazione, ma anche l’affidabilità tecnica del dispositivo e la sua sottoposizione a verifiche periodiche di taratura.
  • La differenza tecnologica tra diversi sistemi di rilevazione a distanza non esclude, di per sé, l’esigenza di garantire l’attendibilità del dato accertato tramite controlli tecnici e tarature periodiche.
  • La prova dell’avvenuta omologazione o taratura non può essere desunta in modo assertivo: occorre un’indicazione puntuale degli atti, del loro contenuto e della loro idoneità a dimostrare il requisito tecnico richiesto.
  • La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di legittimità; se l’accettazione della rinuncia non è documentata, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.