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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14869/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo relativo al capo D) (guida di ciclomotore senza patente): dedotta violazione di legge per mancanza del presupposto della recidiva biennale previsto dall'art. 116, comma 15, Codice della Strada, in quanto non sarebbe stata fornita la prova della definitività di precedenti condanne per analoga violazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è del 20/02/2023 con riserva di motivazione regolarmente depositata entro 90 giorni (art. 544, comma 3, c.p.p.), pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione (45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.) è scaduto il 5 luglio 2023; il ricorso è stato depositato il 6 luglio 2023 ed è quindi intempestivo. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'allungamento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., rilevando che il giudizio d'appello era stato celebrato in camera di consiglio ex art. 23-bis legge n. 176/2020 senza partecipazione delle parti e senza che l'imputato potesse considerarsi "giudicato in assenza" ai fini dell'applicazione dell'estensione. Conseguentemente, oltre al rigetto per inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma richiamata in rapporto ai reati di cui ai capi A) e B) contestati al ricorrente; la decisione di cassazione non è intervenuta nel merito di questa norma, essendo il ricorso inammissibile per motivi processuali

  • Codice penale, art. 337

    Articolo relativo al reato ascritto al capo C); la Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso era limitato al capo D) e dichiarato inammissibile per tardività

  • Codice della Strada, art. 116, comma 15

    art. 116, comma 15, C.d.S.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'assenza del presupposto della recidiva biennale: la Corte ha rilevato che tale questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso

  • Codice di procedura penale, art. 544, comma 3

    art. 544, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha considerato che la riserva di motivazione era stata regolarmente depositata entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 544, comma 3, e ha quindi calcolato da tale circostanza il termine di impugnazione applicabile

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. c)

    art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. (termine di 45 giorni)

    La disposizione che fissa il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione è stata applicata dalla Corte: il termine è risultato decaduto il 5/7/2023

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis

    art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'allungamento di 15 giorni previsto dalla nuova disposizione quando il processo d'appello è stato celebrato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23-bis L. 176/2020 e non sia stata tempestivamente avanzata istanza di partecipazione; in tale ipotesi l'imputato non è considerato "giudicato in assenza" e non può usufruire dell'estensione

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis

    art. 23-bis, legge 176/2020

    La norma che disciplina il processo d'appello celebrato in camera di consiglio è stata determinante per escludere l'applicabilità dell'estensione del termine di impugnazione: se il procedimento camerale è stato celebrato senza fissazione di udienza e senza partecipazione, l'imputato non è considerato giudicato in assenza ai fini dell'art. 585, comma 1-bis

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma (quantificate in euro 3.000) in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In caso di sentenza con riserva di motivazione depositata ai sensi dell'art. 544 c.p.p., il termine per proporre ricorso per cassazione va calcolato tenendo conto del deposito e dei termini specifici previsti dall'art. 585 c.p.p.; occorre verificare con attenzione le date e il computo dei giorni per evitare decadenze
  • L'allungamento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non è automaticamente applicabile: è riservato ai casi in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza, e non si applica quando l'appello sia stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti e senza tempestiva istanza di partecipazione
  • Se il ricorso è proposto oltre il termine perentorio previsto, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sostanziali, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per contestare la ricorrenza della recidiva ai fini delle norme del Codice della Strada è necessario che il difensore abbia cura di far emergere e documentare la non definitività dei precedenti penali già in sede di impugnazione entro i termini: questioni probatorie rilevanti non saranno esaminate se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per motivi formali
  • In presenza di giudizio d'appello celebrato in camera di consiglio, se la parte intende avvalersi dell'eventuale tutela derivante dal fatto di essere stata "giudicata in assenza", è prudente presentare tempestiva istanza di partecipazione o, comunque, impugnare entro i termini ordinari senza fare affidamento automatico su eventuali allungamenti

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