Sentenza n. 142/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza alla sentenza n. 136/2023 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 136/2023 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, nella parte in cui le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui tale termine trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dall’art. 115, comma 3, c.p.a.; inoltre, l’amministrazione intimata non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’esistenza del titolo giudiziale e la mancata esecuzione dello stesso. Ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza del giudice ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nella carta elettronica del docente, secondo le modalità e con gli accessori indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da questi delegato, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro il successivo termine indicato nel dispositivo. Il TAR ha escluso l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l’importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; le somme riconosciute dal titolo giudiziale devono essere accreditate sulla carta elettronica.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza quale termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni statali, con gli adattamenti necessari al processo amministrativo.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Nel giudizio di ottemperanza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l’esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L’amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato richiamando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, in considerazione dell’importo contenuto da corrispondere e della previsione di interessi nel titolo oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di un’amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo e deve essere rispettato prima di poter pretendere l’esecuzione coattiva o l’ottemperanza, con gli adattamenti necessari al processo amministrativo.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva prevista per l’esecuzione civile, in forza dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
- L’amministrazione intimata non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione; spetta all’amministrazione individuare e attivare internamente l’organo competente.
- Quando l’amministrazione rimane inerte nell’esecuzione di una sentenza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione decorso inutilmente tale termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esclusa quando l’importo dovuto è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la produzione di interessi, sicché non risulta necessaria un’ulteriore misura coercitiva.
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