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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15007/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni privati avevano acquistato due lotti di terreno adiacenti al litorale di Ispica, asserendo di averne mantenuto il possesso uti domini sin dal 1974 e chiedendo che fosse riconosciuta la sdemanializzazione delle aree, in parte del demanio provinciale e in parte del demanio marittimo, nonché l’intervenuta usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la costruzione di una strada provinciale avesse fatto venire meno l’attitudine dei terreni ai pubblici usi del mare. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo possibile una valutazione giudiziale della perdita del carattere demaniale in assenza di un provvedimento amministrativo espresso. L’assessorato regionale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell’art. 35 cod. nav. e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la sdemanializzazione del demanio marittimo può avvenire solo per legge o tramite formale provvedimento dell’autorità competente, con efficacia costitutiva, e non per fatti concludenti, né per semplice possesso privato o non uso dell’ente proprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può realizzarsi per facta concludentia, ma solo per legge o mediante formale provvedimento dell’autorità competente ai sensi dell’art. 35 cod. nav., provvedimento che ha natura costitutiva e presuppone una valutazione tecnico-discrezionale. Ha quindi ritenuto errata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva desunto una sdemanializzazione di fatto dalla realizzazione di una strada pubblica sull’arenile e aveva valorizzato l’asserita usucapione/possesso dei privati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 35 cod. nav.

    "le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze"

    la sdemanializzazione del demanio marittimo richiede un formale provvedimento dell’autorità competente o una previsione di legge; non è configurabile per facta concludentia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione/falsa applicazione dell’art. 35 cod. nav.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma invocata per contestare l’usucapione; la Corte ribadisce che il possesso su bene demaniale non produce acquisto per usucapione.

  • art. 822 c.c.

    richiamato per definire i beni demaniali, inclusi il lido del mare e la spiaggia.

  • art. 28 cod. nav.

    richiamato come norma che concorre a definire il demanio marittimo e la natura demaniale dell’arenile.

  • art. 342 c.p.c.

    menzionato solo per l’eccezione di inammissibilità dell’appello, poi rigettata nel merito dalla Corte d’appello; non è centrale nella decisione di legittimità.

Massime di principio

  • La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può essere desunta da comportamenti concludenti, dal semplice non uso pubblico o dall’occupazione/possesso del bene da parte di privati: occorre un formale atto dell’autorità competente o una diversa previsione di legge.
  • Il provvedimento di sdemanializzazione ha natura costitutiva e si fonda su una valutazione tecnico-discrezionale circa le caratteristiche dell’area e la sua sopravvenuta inidoneità ai pubblici usi del mare; in mancanza di tale atto, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione con un accertamento di fatto sulla perdita della demanialità.
  • Su beni che restano demaniali non opera l’usucapione in favore del privato, né il possesso uti domini è idoneo a produrre effetti traslativi.
  • La mera realizzazione di una strada pubblica sull’arenile non comporta di per sé la fuoriuscita del bene dal demanio marittimo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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