Cassazione Penale, Ordinanza n. 04555/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma nel merito della decisione d'appello: resta ferma l'affermazione di responsabilità per truffa e, per una delle imputate, la revoca della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputate avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12/05/2025. La prima censura contestava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per truffa, sostenendo in sostanza l'erroneità del giudizio di colpevolezza ex art. 640 c.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era inammissibile perché si limitava a reiterare doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava la vicinanza temporale tra l'invio della somma di euro 1.200,00 da parte della persona offesa al conto indicato e il trasferimento della somma sulle carte intestate alle imputate, nonché l'immediato prelievo degli accrediti, elementi ritenuti indicativi della consapevolezza dell'operazione truffaldina. Il secondo motivo riguardava, per una delle imputate, la revoca della sospensione condizionale della pena: anche tale doglianza è stata ritenuta reiterativa e manifestamente infondata, perché la revoca era stata disposta in applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., avendo l'imputata commesso, nel termine di legge, un delitto della stessa indole per il quale era stata inflitta pena detentiva.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di truffa oggetto della prima censura; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ma rileva che il motivo sul punto è meramente reiterativo e non specifico.
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
Norma applicata per giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena, poiché l'imputata aveva commesso, nel termine di legge, un delitto della stessa indole per cui era stata inflitta pena detentiva.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; in tal caso la censura è solo apparente e non assolve alla funzione critica richiesta.
- In tema di truffa, il giudice di merito può valorizzare come indizi della consapevolezza dell'operazione fraudolenta la prossimità temporale tra il pagamento eseguito dalla persona offesa, l'accredito della somma su carte intestate agli imputati e l'immediato prelievo del denaro.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando, nel termine di legge, il beneficiario commette un delitto della stessa indole per il quale venga inflitta pena detentiva, purché la prognosi del giudice sia logicamente motivata.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare in modo generico la valutazione di merito se la sentenza impugnata espone una motivazione coerente e non manifestamente illogica, specie quando la doglianza non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di appello.
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