Sentenza n. 1515/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta aveva pienamente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego originario né sono stati esaminati i vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei peculiari profili della vicenda.
Atto impugnato: diniego di accesso agli atti adottato dall'Ufficio Territoriale di Rossano dell'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato un'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l'annullamento del diniego e la condanna dell'amministrazione a consentire la visione e l'estrazione di copie dei documenti richiesti. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, la documentazione è stata integralmente ostesa con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sicché la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione sia sulla domanda cautelare sia sul merito.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente.
art. 34, co. 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti con un'azione di accesso soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare la legittimità del diniego originariamente impugnato.
- Quando la sopravvenienza satisfattiva interviene sia rispetto alla domanda cautelare sia rispetto alla domanda di merito, il giudice può definire il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere.
- La regolazione delle spese può essere compensata in presenza di peculiari circostanze della vicenda, anche quando il giudizio si conclude per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Come è indicizzato
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