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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36144/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una società venditrice di acciaio agiva per ottenere il pagamento di due fatture rimaste insolute relative a forniture internazionali. L'acquirente si costituiva deducendo che le forniture precedenti erano affette da non conformità della merce, con conseguente scelta di non pagare le fatture successive, e proponeva domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e restituzione di somme, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale riconosceva solo in parte il credito del venditore e respingeva, sul punto decisivo, la tesi dei vizi delle forniture, ritenendo che l'acciaio fosse conforme alla scheda tecnica ma che i problemi fossero emersi in ragione di modifiche produttive introdotte dall'acquirente senza avvertire la venditrice. In appello, la cessionaria del ramo d'azienda della originaria convenuta otteneva una riforma parziale: la Corte territoriale qualificava il rapporto come vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 e riteneva che, pur non essendo emerso un vizio in senso tecnico, la peculiare composizione chimica dell'acciaio lo rendesse non idoneo all'uso abituale dei beni dello stesso genere, applicando l'art. 35, comma 2, lett. a), CISG e riconoscendo quindi una riduzione del prezzo. La venditrice ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 35 CISG, sostenendo che il primo comma avrebbe dovuto prevalere perché la scheda tecnica allegata all'ordine conteneva specifiche pattuite, inclusa solo una percentuale massima del silicio, e che il secondo comma avrebbe potuto operare solo in assenza o insufficienza dell'accordo delle parti; (2) omesso esame della percentuale di scarto nelle lavorazioni ai fini della quantificazione del danno, lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito in modo errato la responsabilità tra le parti calcolandola sul prezzo totale della fornitura contestata senza considerare l'incidenza degli scarti di lavorazione. La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, affermando che la Convenzione di Vienna si applica ai contratti di vendita tra parti con sede in Stati contraenti e che l'art. 35, comma 2, CISG opera come criterio di conformità della merce salvo che le parti abbiano disposto diversamente, vincolando il venditore anche in assenza di un espresso accordo su tutti i profili qualitativi rilevanti; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla quantificazione, poiché la Corte d'appello aveva già esaminato il tema degli scarti di lavorazione, rilevando una percentuale ordinaria molto inferiore a quella dichiarata dall'acquirente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva applicato la Convenzione di Vienna del 1980 e riconosciuto la non conformità della merce in base al criterio di idoneità all'uso abituale ex art. 35, comma 2, lett. a), CISG. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le specifiche contrattuali invocate non escludevano l'operatività del criterio legale internazionale, mancando una diversa pattuizione delle parti sul punto; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva già considerato la questione degli scarti di lavorazione nella quantificazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG)

    art. 1; art. 35, comma 1; art. 35, comma 2, lett. a); art. 36, comma 1; art. 50

    La Convenzione si applica ai contratti di vendita tra parti con sede in Stati contraenti; l'art. 35 definisce la conformità della merce al contratto e, salvo diverso accordo delle parti, impone anche il criterio oggettivo di idoneità all'uso abituale delle merci dello stesso genere; in caso di non conformità l'acquirente può ottenere la riduzione del prezzo ex art. 50.

  • L. n. 765/1985

    Legge di ratifica e esecuzione in Italia della Convenzione di Vienna del 1980.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nella vendita internazionale soggetta alla CISG, la conformità della merce non dipende solo dalla corrispondenza alle specifiche pattuite, ma anche, salvo diversa pattuizione, dalla sua idoneità agli usi ordinari dei beni dello stesso genere.
  • L'art. 35, comma 2, CISG ha funzione integrativa e vincola il venditore anche quando il contratto contenga specifiche tecniche parziali, se non emerge una volontà delle parti di escludere o derogare al criterio legale di conformità.
  • Quando si deduce l'omesso esame di un profilo fattuale sulla quantificazione del pregiudizio, la censura è infondata se la Corte di merito ha effettivamente considerato quel profilo e lo ha valutato nel ragionamento decisorio.
  • La riduzione del prezzo nella vendita internazionale può essere ancorata alla difformità oggettiva della merce rispetto all'uso abituale, anche in assenza di un vizio materiale in senso tecnico, purché la non conformità incida sulla funzione economica del bene venduto.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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