Cassazione Penale, Sentenza n. 06599/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione per la riforma in peius operata dalla Corte di appello che, secondo il ricorrente, si fonderebbe su una rilettura alternativa del medesimo compendio probatorio senza fornire la motivazione rafforzata richiesta per riformare il giudicato di assoluzione; (2) violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al ritenuto concorso nel fatto, contestando la qualificazione, ad opera della Corte, del contributo dell'imputato come mero apporto agevolatore e l'attribuzione dell'elemento soggettivo. Inoltre si segnala che il difensore aveva depositato una memoria fuori termine, poi non considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati ma, verificata la decorrenza del termine di prescrizione (reato commesso il 18/11/2017; termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, con decorrenza che ha determinato l'estinzione del reato il 18/05/2025), ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al ricorrente. Pertanto la sentenza di condanna è stata annullata perché il reato si è estinto per prescrizione; la Cassazione non è entrata nel merito delle censure relative alla motivazione e all'art. 110 a causa dell'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato come norma relativa alle forme di partecipazione o eventuale tentativo; citato nella rubrica dei reati contestati insieme a 624-bis
art. 624-bis, comma 2 cod. pen.
Norma del reato contestato (indicazione del tipo penale); la sentenza di merito aveva ritenuto il ricorrente colpevole per il delitto indicato in concorso con altro imputato
art. 110 cod. pen.
Riferita alla disciplina del concorso di persone nel reato; il ricorrente contestava l'attribuzione a lui dell'elemento soggettivo e del ruolo di agevolatore, ma la Cassazione non ha deciso il merito della questione perché ha annullato per prescrizione
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Invocato per escludere la memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni precedente l'udienza; la Corte ha ritenuto di non dover tenerne conto
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'ipotesi di pronuncia definitiva senza rinvio; la Corte ha escluso di poter decidere ai sensi di detta norma e ha proceduto invece all'annullamento per prescrizione
artt. 157, 159, 161 cod. pen.
Norme richiamate per il calcolo e gli effetti della prescrizione; la Corte ha applicato tali disposizioni insieme alla normativa sulle sospensioni e interruzioni per stabilire la scadenza del termine estintivo
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma modificativa richiamata (art. 159, comma 2, nn. 1 e 2, come aggiornata) applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la Corte ha valutato l'applicabilità di tali modifiche nel calcolo della prescrizione
Massime di principio
- Se, in sede di impugnazione, la prescrizione del reato si perfeziona prima che la Cassazione entri nel merito delle censure, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputato interessato e dichiarare il reato estinto per prescrizione, evitando di decidere sulle questioni di merito.
- La riforma in peius (passaggio dall'assoluzione alla condanna in appello) richiede una motivazione solida e, se il ricorrente denuncia una mera riconsiderazione del medesimo materiale probatorio senza motivazione rafforzata, ciò può costituire motivo di censura in Cassazione.
- Per l'attribuzione del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. occorre che la motivazione di merito spieghi chiaramente il contributo al fatto e l'elemento soggettivo: dubbi su questi profili costituiscono censure fondate sul piano logico-giuridico.
- Le memorie depositate fuori termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. possono essere escluse dal giudizio di Cassazione; è quindi essenziale rispettare i termini processuali per rendere efficaci le deduzioni difensive in Cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione bisogna considerare interruzioni e sospensioni applicabili e l'eventuale efficacia di riforme legislative intervenute nel periodo di commissione del reato; la decorrenza e il termine concretamente operante possono determinare decisioni decisive sull'estinzione del reato.
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