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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26644/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna all'Ungheria sostenendo la violazione dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005 n. 69. Ha contestato il mancato rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 217/2021) circa la possibilità di rifiutare facoltativamente la consegna di cittadini di Stati terzi che effettivamente risiedano o dimorino in Italia. Il ricorrente ha prodotto documenti (certificati di residenza 2011-2018, titolo di soggiorno 2011, documenti relativi a locazione e attività lavorativa 2021, provvedimento di detenzione domiciliare del 23.4.2021, nascita della figlia nel 2018 e gravidanza della compagna, conoscenza della lingua) per dimostrare un radicamento continuativo in Italia e la sussistenza del presupposto dei cinque anni di residenza/dimora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ha ritenuto che, alla luce della novella del d.lgs. n. 10/2021, il comma 2 dell'art. 18-bis consente il rifiuto della consegna soltanto per "cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni". La Corte d'appello di Brescia aveva esaminato la documentazione e ritenuto non provato il radicamento stabile e la residenza/dimora quinquennale del ricorrente; pertanto la questione pregiudiziale investita della Corte costituzionale e rinviata alla Corte di giustizia UE non risultava decisiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l'inoltro degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 18-bis legge 22 aprile 2005 n. 69

    quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il rifiuto facoltativo della consegna è limitato ai cittadini italiani o di altri Stati membri UE che dimostrino una residenza/dimora effettiva e continuativa di almeno cinque anni; spetta al ricorrente provare tale requisito fattuale.

  • Direttiva 2002/584/GAI (art. 4, punto 6) e richiamo alla Carta dei diritti fondamentali (art. 7 CDFUE)

    La questione pregiudiziale riguarda se l'art. 4, punto 6, della direttiva e i principi della Carta ostino a una norma nazionale che esclude automaticamente i cittadini di Paesi terzi dal poter vedere valutati i loro legami con lo Stato di esecuzione ai fini del rifiuto della consegna; la Corte costituzionale ha rinviato tale tema alla Corte di giustizia UE, ma la Cassazione ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto per mancanza del presupposto fattuale dei cinque anni.

Massime di principio

  • L'art. 18-bis, nella versione risultante dal d.lgs. n. 10/2021, prevede il rifiuto facoltativo della consegna solo per cittadini italiani o di altri Stati membri UE con residenza/dimora effettiva di almeno cinque anni: i terzi cittadini non rientrano in questa fattispecie salvo diversa interpretazione della Corte di giustizia UE.
  • Il soggetto che invoca il rifiuto della consegna per radicamento sul territorio ha l'onere di provare in modo chiaro e continuativo la residenza/dimora quinquennale; documenti episodici o non continui possono non essere ritenuti sufficienti.
  • Se manca la prova del presupposto normativo (es. i cinque anni), il giudice nazionale può decidere la consegna senza attendere una pronuncia della Corte di giustizia UE sulla questione pregiudiziale, perché quest'ultima risulta irrilevante per il caso concreto.
  • La pronuncia della Corte costituzionale e l'eventuale decisione della Corte di giustizia UE possono tuttavia modificare l'ambito di applicazione della norma nei casi futuri, in particolare riguardo al trattamento dei cittadini di Paesi terzi; nelle situazioni analoghe è opportuno valutare sia il profilo fattuale del radicamento sia l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta normalmente condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (qui pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende).

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