Cassazione Civile, Ordinanza n. 27167/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, avvenuta con scrittura privata del 31 marzo 2000, di un’area industriale a una società poi fallita, con previsione contrattuale di obblighi di edificazione e di una clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento, regolava il rimborso per le opere eseguite. Poiché una parte del lotto era rimasta inutilizzata, il consorzio ha adottato nel 2019 un provvedimento di riacquisizione ex art. 63 l. 448/1998. Il successivo contenzioso amministrativo, promosso dal fallimento e da una creditrice cessionaria di crediti garantiti da ipoteca, ha riguardato la legittimità del riacquisto e, soprattutto, la mancata corresponsione del prezzo attualizzato di acquisto delle aree previsto dall’art. 63. La Corte d’appello, investita della determinazione dell’indennità nell’ambito del rito ex art. 702-bis c.p.c., ha liquidato un indennizzo pari a euro 43.420,91 oltre interessi. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che il giudicato amministrativo avrebbe già coperto anche la questione patrimoniale o che comunque la controversia dovesse restare al giudice amministrativo; 2) violazione delle regole di interpretazione della domanda e del giudicato, per avere la Corte territoriale male letto le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato; 3) violazione delle norme sulla competenza, assumendo che il rito e la competenza funzionale sarebbero stati erroneamente individuati dalla Corte d’appello. La resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività e ha rigettato il ricorso nel merito. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo e il secondo motivo, chiarendo che le sentenze amministrative richiamate avevano deciso solo sulla legittimità del provvedimento di riacquisizione, senza formare giudicato sulla giurisdizione relativa alla determinazione del prezzo/indennità, devoluta al giudice ordinario; pertanto la Corte d’appello non aveva errato nel limitare la propria cognizione alla stima dell’indennità. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando che il rito utilizzato era quello corretto e che la dedotta incompetenza funzionale non poteva essere accolta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente.
Norme richiamate
art. 63 l. 23 dicembre 1998, n. 448
"prezzo attualizzato di acquisto delle aree"
Il procedimento di riacquisizione ha natura pubblicistica ed è finalizzato al recupero del bene per la sua destinazione istituzionale; la legittimità dell’atto di riacquisto è distinta dalla questione patrimoniale del prezzo/indennità, che resta devoluta al giudice ordinario.
art. 1456 c.c.
clausola risolutiva espressa
Nel caso esaminato è stata richiamata come alternativa negoziale rispetto al potere autoritativo di riacquisto, ma la Corte ha rilevato che la giurisdizione sul prezzo non si confonde con la legittimità del provvedimento amministrativo.
art. 112 c.p.c.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata perché il giudice amministrativo aveva deciso nei limiti della legittimità del provvedimento, senza pronunciarsi sulla quantificazione patrimoniale riservata ad altro giudice.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4
Le doglianze di giurisdizione, competenza e violazione di legge processuale sono state tutte respinte perché la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione di giurisdizione e la disciplina processuale applicata.
art. 702-bis c.p.c.
Il rito sommario è stato ritenuto utilizzabile nella controversia relativa alla determinazione dell’indennità conseguente al riacquisto.
art. 702-ter c.p.c.
La incompetenza del giudice deve essere dichiarata con ordinanza, ma nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per accogliere l’eccezione proposta.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
È richiamato in relazione al rito applicato nelle controversie di stima collegate al procedimento di riacquisto.
art. 133 c.p.a.
lettera a), n. 2; lettera g)
È stata evocata dalle parti per sostenere il riparto di giurisdizione, ma la Corte ha escluso che il giudicato amministrativo avesse coperto la domanda patrimoniale sulla indennità.
art. 12 preleggi
Richiamato come parametro interpretativo, insieme agli artt. 1362 e 1371 c.c., per la lettura degli atti e delle decisioni.
artt. 1362 e 1371 c.c.
Sono stati evocati come canoni di interpretazione applicati, per quanto compatibili, anche alla lettura della sentenza e della domanda giudiziale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riacquisizione ex art. 63 l. 448/1998 occorre distinguere nettamente tra la legittimità del potere autoritativo di riacquisto e la successiva determinazione del prezzo o indennità, che ha natura patrimoniale e spetta al giudice ordinario.
- Il giudicato formatosi sulle decisioni amministrative che confermano la legittimità del riacquisto non si estende automaticamente alla questione della quantificazione dell’indennità, se tale profilo non è stato oggetto di una specifica statuizione sulla giurisdizione o sul merito patrimoniale.
- La clausola negoziale richiamata nell’atto di vendita può essere rilevante per valutare la legittimità del provvedimento di riacquisto, ma non può sostituire la disciplina legale dell’indennità dovuta in conseguenza dell’esercizio del potere pubblicistico.
- Nell’interpretazione delle sentenze e della domanda giudiziale il giudice deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa e al dispositivo complessivamente letto con la motivazione, evitando attribuzioni eccentriche rispetto alla reale portata della decisione.
- Le questioni di competenza o giurisdizione vanno sollevate e valutate nei limiti e con le forme previste dal rito applicato; se la controversia riguarda la sola stima dell’indennità patrimoniale conseguente al riacquisto, non è corretta la devoluzione della lite al giudice amministrativo per il solo fatto che l’atto presupposto sia stato legittimato in sede amministrativa.
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