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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3122/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Air Italy impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a Sergio Floreancig. Il licenziamento era stato motivato dal fatto che, durante il periodo di cassa integrazione (1 aprile - 31 maggio 2014), il pilota avrebbe svolto attività retribuita per altra compagnia (Turkish Airlines) cumulando retribuzione e indennità INPS e omettendo di fornire la preventiva comunicazione all'INPS e al datore di lavoro. Air Italy denunciava la violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86/1988 (e relative norme), sostenendo che la mancata comunicazione integra decadenza dal trattamento e giusta causa di licenziamento; censurava inoltre l'errata valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle circolari INPS e della nozione di "attività lavorativa".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse conformata ai principi di diritto consolidati in materia. La Cassazione ha richiamato l'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988 (con le relative conseguenze di decadenza) e la giurisprudenza che interpreta in senso ampio l'ambito soggetto a comunicazione. Ha precisato che le circolari INPS non possono derogare alla legge ma che esse trovano rilievo nella disciplina dell'autocertificazione per il personale di volo; tuttavia la Corte territoriale ha errato nell'escludere rilevanza giuridica alla omissione informativa e nell'interpretare le circolari. Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame (comprensivo, se necessario, della verifica di proporzionalità della sanzione e della qualificazione delle somme percepite). La Cassazione ha anche disposto la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86 del 1988 (conv. con legge n. 160 del 1988)

    4. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'.

    Stabilisce il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altri compensi: l'attività remunerata riduce l'integrazione in proporzione ai proventi, ma è obbligatoria la preventiva comunicazione all'INPS (pena la decadenza). Per il personale di volo l'obbligo può essere adempiuto con autocertificazione nei casi di addestramento per rinnovo abilitazioni, purché tempestiva e verificabile.

  • art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato

    Disciplina la tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo (comma 4) e le ipotesi alternative di tutela indennitaria (comma 5). La Corte richiama la necessità di valutare la sussistenza del fatto e, in caso di illegittimità della sanzione espulsiva, l'eventuale applicazione della tutela indennitaria proporzionata.

  • Circolari INPS n. 94/2011 e n. 130/2010

    Le circolari chiariscono aspetti applicativi dell'art. 8 (es. concept di "periodo neutro" per addestramento) e prevedono l'autocertificazione per il personale di volo. Tuttavia le circolari hanno efficacia interna e non possono derogare alla legge; sono comunque utili per definire modalità e termini della comunicazione/autocertificazione.

  • Articoli e precedenti di Cassazione citati (es. Cass. n. 26520/2013, n. 5019/2004, n. 6712/1995, ecc.)

    La giurisprudenza di legittimità interpreta in senso ampio l'obbligo informativo: qualsiasi attività potenzialmente remunerativa durante la cassa integrazione è soggetta a comunicazione preventiva, indipendentemente dalla sua "prevalenza" o dalla concreta produzione di reddito; l'omissione comporta la decadenza dall'indennità e può integrare profili di illiceità rilevanti ai fini disciplinari.

  • Altre norme e richiami normativi invocati (art. 2119, 1 disp. sulla legge in generale, artt. 1362 e 1363 cod.civ.)

    Richiami rituali operati nel ricorso in rapporto all'interpretazione delle fonti e delle clausole contrattuali; la Corte non li ha ritenuti idonei a scalfire il decisivo quadro costituito dalla normativa speciale (art. 8) e dalla consolidata giurisprudenza.

Massime di principio

  • Durante la cassa integrazione qualsiasi attività potenzialmente remunerativa svolta dal lavoratore è soggetta all'obbligo di preventiva comunicazione all'INPS; la mancata comunicazione può comportare la decadenza dal trattamento anche se l'attività non sia "prevalente" o non abbia prodotto reddito effettivo.
  • Per il personale di volo l'INPS può prevedere procedure semplificate (autocertificazione) per le fasi di addestramento finalizzate al rinnovo delle abilitazioni; tuttavia l'autocertificazione deve essere tempestiva e consente all'INPS di verificare durata e natura della prestazione e dei compensi.
  • Le circolari INPS non possono derogare alla legge, ma hanno rilievo operativo nell'individuare modalità e termini di comunicazione; non possono essere usate per eludere l'obbligo normativo.
  • La mancata comunicazione e il cumulo indebito di integrazione e retribuzione possono integrare profili di gravità tali da giustificare il licenziamento per giusta causa, se sussistono elementi di illecito (es. indebita percezione/inganno); tuttavia il datore di lavoro e il giudice devono valutare la proporzionalità della sanzione e considerare le ipotesi alternative di tutela (art. 18, comma 5).
  • In caso di contestazione, è essenziale distinguere la natura delle somme percepite (retributive vs rimborsi spese) e documentare tempestivamente l'attività svolta; la mancata documentazione o chiarificazione aggrava la posizione del lavoratore.
  • Per evitare contenziosi i datori di lavoro dovrebbero prevedere e comunicare chiaramente procedure interne di segnalazione di cambiamenti di status e richiedere tempestive autocertificazioni/documentazione per attività effettuate durante periodi di integrazione salariale.

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