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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32902/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna resa dal Tribunale di Locri e dalla Corte di appello di Reggio Calabria per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Contestava in particolare: a) carenza e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta come truffa (si sarebbe dato eccessivo rilievo alla mera disponibilità della carta Postepay e non si sarebbe considerato l'errore nella polizza assicurativa e l'omessa indicazione della targa); b) mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di sostituzione di persona, sostenendo che il semplice qualificarsi come agente assicurativo non integrerebbe la fattispecie; c) mancato riconoscimento della possibile applicazione dell'art. 131‑bis c.p. per le circostanze favorevoli (modesto danno, assenza di precedenti, estemporaneità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e per generica reiterazione dei motivi già proposti in appello (c.d. "doppia conforme"). Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale (basata sulle univoche dichiarazioni della persona offesa e sul materiale acquisito) e la qualificazione giuridica dei fatti come truffa e sostituzione di persona, nonché la non applicabilità dell'art. 131‑bis alla luce della particolare insidiosità e dell'uso del mezzo telematico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Rilevata l'integrazione della truffa on-line: artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima, con utilizzo di mezzi telematici e predisposizione di documentazione idonea a far credere all'esistenza di un rapporto assicurativo.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamata quale riferimento aggravante correlata alle caratteristiche e offensività della condotta valutata dai giudici di merito.

  • art. 494 cod. pen.

    Interpretata nel senso che integra il reato la condotta che induce il soggetto passivo in errore circa una qualità personale alla quale la legge attribuisce effetti giuridici (es. presentarsi come agente assicurativo), senza che sia necessario il conseguimento del vantaggio perseguito.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Esclusa l'applicazione per la presenza di elementi di particolare disvalore (particolare insidiosità, uso del mezzo telematico, pericolo derivante dalla circolazione di mezzo senza assicurazione) che impediscono la prevalenza degli elementi favorevoli evocati dal ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite nella esposizione dei motivi in cassazione: la Corte ha motivato entro i limiti necessari, considerando i motivi di ricorso reiterativi rispetto all'appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità per mancanza di specificità e per la necessità che il ricorso affronti criticamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cassazione è inammissibile se il ricorso si limita a riproporre, in termini generici o reiterativi, le stesse doglianze già motivate e respinte in appello (principio della "doppia conforme").
  • Per riuscire in Cassazione è necessario un confronto critico e puntuale con la motivazione della corte di merito: non sono sufficienti letture alternative del merito o deduzioni di massima.
  • La sostituzione di persona si configura quando il comportamento ingannevole induce il terzo a ritenere che l'agente abbia una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, non essendo necessario che l'agente ottenga il vantaggio perseguito.
  • L'uso di mezzi telematici e la predisposizione di strumenti idonei a ingannare aumentano la gravità della condotta e possono escludere benefici di recente non detenzione (es. art. 131‑bis) se prevalgono elementi di insidiosità e pericolosità.
  • In sede di impugnazione è fondamentale allegare e documentare elementi di prova contrari alla ricostruzione di merito: mere affermazioni difensive senza elementi nuovi hanno scarse possibilità di successo in Cassazione.
  • Le deduzioni in diritto devono essere specifiche e riferite a violazioni normative o vizi logici della motivazione; i motivi generici e aspecifici determinano l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.

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