Cassazione Penale, Sentenza n. 14305/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per ricettazione di una Mercedes, di un computer portatile, di un iPhone 5, di un telefono Samsung e del telecomando di una BMW. Si censura la valutazione probatoria: la presenza del telecomando della Mercedes non prova il possesso dell'automobile né degli oggetti rinvenuti al suo interno; l'imputato non era stato trovato a bordo della vettura; la responsabilità per il telefono Samsung e le chiavi della BMW sarebbe arbitraria, non essendo dimostrata la loro provenienza illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure meramente fattuali (contestazione della valutazione del compendio probatorio) e quindi non sindacabili in sede di legittimità. Ha osservato che l'imputato non ha fornito spiegazioni sul possesso delle chiavi/oggetti e che il silenzio non impedisce ai giudici di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative. Per tale motivo è stata confermata, implicitamente, la valutazione di responsabilità formulata nei giudizi di merito. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata va condannata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare una somma alla Cassa delle ammende; qui applicata per fissare in Euro 3.000,00 l'ammenda equitativamente determinata.
Giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289)
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può operare una rivalutazione del materiale probatorio svolta dai giudici di merito; non è ammessa la reinterpretazione degli elementi di prova in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la valutazione delle prove: i motivi che consistono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- La presenza di chiavi o telecomandi di un veicolo rubato e la concomitante presenza dell'imputato nel luogo dell'auto possono costituire indizi idonei a fondare il possesso e la responsabilità per gli oggetti rinvenuti all'interno, se non fornite spiegazioni alternative credibili.
- Il diritto al silenzio è garantito, ma l'assenza di spiegazioni alternative dell'imputato può essere rilevata dai giudici di merito e contribuire alla formazione della loro convinzione probatoria.
- Per impugnare con successo in Cassazione conviene privilegiare censure di diritto (violazioni di norme processuali, vizi formali o errata interpretazione del diritto) piuttosto che la semplice richiesta di ridefinizione delle prove.
- In difesa preventiva, l'imputato dovrebbe fornire, già nei gradi di merito, spiegazioni e prove concrete su possesso e provenienza degli oggetti per contrastare l'inferenza di illiceità derivante dalla loro presenza.
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