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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4244/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Reina impugnava la conferma della condanna per rapina (pena: 5 anni, 8 mesi, 20 giorni e multa €1.400) sostenendo l'erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 11-octies) c.p. (tutela "rafforzata" per esercenti professioni sanitarie) perché la rapina sarebbe stata commessa per procurarsi denaro e non per motivi riferibili all'attività sanitaria. Contestava che l'aggravante fosse stata applicata "per il solo fatto" che le vittime erano farmaciste, denunciando una possibile lesione del principio di eguaglianza dell'art. 3 Cost. e chiedendo, in subordine, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11-octies) c.p.: la norma riguarda i delitti con violenza o minaccia commessi "a causa" della professione (nexus finalistico) o "nell'esercizio" della professione (connessione occasionale/temporale) degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chi svolge attività ausiliarie. La Corte ha precisato che "nell'esercizio" richiede soltanto che l'aggressione sia contestuale all'attività professionale in svolgimento, senza necessità di un rapporto paziente/sanitario o di un movente attinente alla prestazione. Nel caso concreto la rapina è avvenuta durante l'orario di apertura della farmacia, mentre le vittime stavano esercitando la professione: perciò l'aggravante è applicabile. La censura di violazione dell'art. 3 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata e la questione di legittimità costituzionale è stata esclusa. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 11-octies) cod. pen.

    "avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività"

    La Corte distingue due nessi: "a causa" (connessione finalistica, delitto motivato dall'incarico) e "nell'esercizio" (connessione occasionale/temporale: basta la contestualità con lo svolgimento dell'attività professionale). Non è richiesta una relazione paziente/sanitario né che il movente sia collegato all'attività sanitaria quando opera la fattispecie "nell'esercizio".

  • legge 14 agosto 2020, n. 113

    introduzione del n. 11-octies) all'art. 61 c.p.

    Ha istituito la circostanza aggravante per la protezione degli esercenti professioni sanitarie/socio-sanitarie; il legislatore ha inteso fornire una tutela rafforzata sia per aggressioni legate all'attività sia per aggressioni contestuali allo svolgimento dell'attività.

  • legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin)

    art. 4 (definizioni delle professioni sanitarie)

    Definisce l'ambito soggettivo delle professioni sanitarie; la Corte ricava da qui che anche i farmacisti rientrano nella nozione di "esercente una professione sanitaria" prevista dalla legge n. 113/2020.

  • art. 3 Cost.

    La doglianza di violazione del principio di uguaglianza è stata respinta: l'aggravante non costituisce un ingiustificato privilegio perché la maggior tutela è giustificata dal collegamento oggettivo della condotta delittuosa con l'esercizio dell'attività professionale e dalle specifiche esigenze di protezione del servizio sanitario.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso utilizzato (erronea applicazione della legge penale) ed esaminato dalla Corte di Cassazione, poi ritenuto infondato.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 11-octies) c.p. può operare in due modalità: se il reato è commesso "a causa" della professione (movente legato all'incarico) o se è commesso "nell'esercizio" della professione (contestualità/occasionalità temporale).
  • Perla modalità "nell'esercizio" non è richiesto che l'aggressione sia motivata dall'attività sanitaria né che sussista un rapporto paziente/sanitario: è sufficiente che l'evento delittuoso si verifichi mentre la vittima sta effettivamente svolgendo la propria attività professionale.
  • La qualifica soggettiva (es. farmacista) di per sé non determina automaticamente l'aggravante se manca il collegamento temporale o finalistico previsto dalla norma; occorre valutare se il reato sia avvenuto "a causa" o "nell'esercizio" della professione.
  • In rapine o aggressioni verificatesi durante l'orario di apertura di una struttura sanitaria (farmacia, ambulatorio, pronto soccorso) e mentre il personale sta svolgendo la propria attività, è elevata la probabilità che l'aggravante trovi applicazione.
  • La contestazione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza è difficilmente fondata se il legislatore ha collegato la maggiore tutela a specifiche esigenze oggettive di protezione dell'attività e della sicurezza dell'esercizio della professione.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrà dimostrare l'assenza del nesso "a causa" o della contestualità "nell'esercizio" (es. prova che la vittima non era in servizio o che l'offesa non era collegata allo svolgimento dell'attività) per escludere l'aggravante.

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