Cassazione Penale, Sentenza n. 28067/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado per via di appello trasmesso a mezzo PEC entro le ore 23:56 del giorno ultimo utile (15° giorno) previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a, per le sentenze con motivazione contestuale. La Corte di appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per intempestività ritenendo decisiva la data indicata a penna sul frontespizio dell'atto (11 ottobre 2023) e non tenendo conto dell'effettiva trasmissione telematica avvenuta entro le ore 24.00 del giorno ultimo utile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, secondo la disciplina vigente (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 e successive integrazioni dalla legge n.199/2022), il deposito effettuato mediante invio da PEC si considera tempestivo se la ricevuta di accettazione è rilasciata entro le ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto l'appello trasmesso via PEC entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno doveva essere considerato tempestivo. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il prosieguo del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a, c.p.p.
Fissa il termine per impugnare la sentenza con motivazione contestuale (15 giorni). La Cassazione conferma che tale termine può essere rispettato anche mediante deposito telematico entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.
art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (come integrato dalla legge n.199/2022)
"è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici..." e "Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza."
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che il momento rilevante per la tempestività del deposito è quello in cui i sistemi ministeriali rilasciano la ricevuta di accettazione: un atto inviato e accettato via PEC entro le ore 24 del giorno di scadenza è tempestivo, anche se l'ufficio giudiziario prende conoscenza l'indomani.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la censura d'error in procedendo; usata come limite formale per le deduzioni in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.
Richiamata in relazione alla materia soggetta a decadenza/termini di impugnazione; la violazione del termine perentorio per l'appello può determinare l'inammissibilità dell'atto, salvo che la tempestività sia dimostrata secondo le regole del deposito telematico.
art. 620 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata; la Corte ha utilizzato tale disposizione per annullare senza rinvio la decisione della Corte di appello sull'inammissibilità e rinviare gli atti per il prosieguo.
art. 309 c.p.p. (richiamato in motivazione)
Richiamato dalla motivazione come confronto: la Corte distingue tra efficacia del deposito telematico ai fini della tempestività e momento in cui l'ufficio ne viene a conoscenza, utile ai fini dell'esazione di altri termini perentori; la conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio può essere rilevante per far decorrere termini diversi.
Massime di principio
- Il deposito di un atto a mezzo PEC si considera tempestivo se la ricevuta di accettazione ministeriale è rilasciata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile previsto dalla norma procedurale.
- La data o l'ora apposta manualmente sul frontespizio del documento non prevale sull'evidenza della trasmissione telematica e sulla ricevuta di accettazione elettronica.
- Per effetti diversi (es. l'avvio di termini perentori a carico dell'ufficio destinatario) può invece essere necessario considerare il momento in cui l'ufficio prendendo conoscenza dell'atto: la tempestività del deposito e la conoscenza effettiva da parte della cancelleria sono concetti distinti e vanno valutati secondo la natura del termine che si intende far decorrere.
- Finché non diventerà pienamente operativo il processo penale telematico, la disciplina transitoria (art. 87-bis d.lgs.150/2022 e legge n.199/2022) continua a regolare il valore legale del deposito via PEC e l'estensione oraria fino alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
- In caso di contestazione di intempestività, è determinante produrre la documentazione che dimostri la trasmissione telematica e la ricezione (ricevuta di accettazione) entro il termine perentorio.
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