Cassazione Penale, Ordinanza n. 10368/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'imputato, per mezzo del difensore munito di procura speciale, aveva rinunciato all'impugnazione ex art. 589 c.p.p. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 28/05/2025. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha depositato rinuncia all'impugnazione ex art. 589 c.p.p. in data 04/12/2025. La Corte ha quindi rilevato che, a seguito della rinuncia, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di rinuncia all'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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