Cassazione Penale, Sentenza n. 36557/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità delle sentenze di primo e secondo grado ex artt. 178 e 179 c.p.p., per aver rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 21/04/2017 formulata per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (certificato medico), e dedotti vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di frode informatica continuata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il certificato medico prodotto, datato 20/04/2017 e con prognosi di guarigione di tre giorni, dimostrava che la richiesta di rinvio era stata comunicata "prontamente" (il giorno successivo alla visita) e l'assenza dell'indicazione dell'orario non impediva di valutare la tempestività. Ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. la comunicazione deve essere "pronta" e non "immediata". Inoltre è ribadito che il difensore impossibilitato per gravi ragioni di salute non è tenuto a designare un sostituto. L'accoglimento del motivo ha reso superfluo un rinvio per nuovo giudizio perché, alla data del 20/09/2021, i reati erano estinti per prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Richiamata procedura speciale di celebrazione del giudizio prevista per il periodo emergenziale; utilizzata per motivare la forma del procedimento di cassazione.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle nullità della sentenza di primo grado dedotte dal ricorrente.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle nullità della sentenza d'appello dedotte dal ricorrente.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata la regola secondo cui la declaratoria di cause di non punibilità può essere pronunciata solo nell'ambito di un valido rapporto di impugnazione; la Corte precisa i limiti della declaratoria se il ricorso fosse inammissibile.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la valutazione della tempestività della comunicazione dell'impedimento del difensore: richiede che la comunicazione avvenga "prontamente" rispetto al momento in cui si ha conoscenza definitiva dell'impedimento, non "immediatamente".
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami)
Sez. U. n. 41432 del 21/07/2016 e altre precedenti
Principio consolidato secondo cui il difensore impedito per gravi motivi di salute non è obbligato a designare un sostituto né a giustificare l'omessa nomina; rilevanza per valutare l'adempimento degli oneri difensivi.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute va valutata in base alla 'prontezza' della comunicazione rispetto al momento in cui si è avuta la conoscenza definitiva dell'impedimento, non in base all'indicazione dell'orario della prestazione sanitaria.
- Un certificato medico datato prima dell'udienza e attestante una prognosi compatibile con l'impedimento supporta la tempestività della domanda di rinvio se depositato senza ingiustificato ritardo (anche il giorno successivo alla visita può essere considerato pronto).
- Il difensore seriamente impedito per motivi di salute non è obbligato a designare un sostituto; la mancata designazione non legittima automaticamente il rigetto della domanda di rinvio.
- La declaratoria di nullità per rigetto illegittimo della richiesta di rinvio può avere effetti decisivi sul giudizio: se il vizio comporta l'annullamento e, nel frattempo, i reati sono estinti per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione.
- Per la difesa: è buona prassi depositare tempestivamente certificazione sanitaria datata e documentazione comprovante la data di conoscenza dell'impedimento e comunicare la domanda di rinvio appena possibile.
- Per il giudice: la valutazione della tempestività deve essere funzionale al principio di garanzia del contraddittorio e tenere conto della concreta situazione dell'impedimento, evitando richieste formali eccessive (es. obbligo dell'orario della visita) quando la data e la prognosi sono chiare.
- In caso di impugnazione in Cassazione, la Corte verifica il rapporto di impugnazione prima di dichiarare cause di non punibilità; se il motivo è fondato e la prescrizione è intervenuta, la decisione può essere annullata senza rinvio.
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