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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19884/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di una società, con cui le veniva ordinato di corrispondere a due dipendenti somme a titolo di indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, in forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. I giudici di merito hanno ritenuto che l'accordo riconoscesse l'indennità anche ai lavoratori assegnati presso l'ufficio del condono edilizio ubicato in una sede diversa dagli uffici aziendali. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'accordo sindacale e degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che l'indennità dovesse spettare solo ai dipendenti inviati a rotazione in missione presso contesti esterni all'azienda, e non a chi operava semplicemente in una sede diversa dalla sede legale. I controricorrenti hanno resistito, depositando anche memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in sostanza, a proporre una diversa interpretazione dell'accordo collettivo, senza evidenziare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione illogica o contraddittoria della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio per cui l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in presenza di "doppia conforme", resta ulteriormente limitato il sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese, con attribuzione al difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la censura in concreto investiva l'interpretazione dell'accordo collettivo e quindi un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale; la Corte ha ribadito che la loro violazione è sindacabile in cassazione solo se specificamente dedotta e dimostrata, non tramite mera proposta di una lettura alternativa.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa una diversa valutazione del fatto accertato dai giudici di merito.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17

    È la norma che ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo applicabile il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo sindacale o di un atto di autonomia negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata, non per la mera preferenza di una lettura diversa.
  • Chi deduce la violazione delle regole interpretative deve indicare specificamente quali canoni siano stati trasgrediti e in che modo la motivazione del giudice sia obiettivamente deficitaria o contraddittoria; non è sufficiente contrapporre una propria interpretazione più favorevole.
  • Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del testo limitandosi a sostenere che la propria lettura sarebbe migliore o più convincente.
  • In caso di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., il sindacato di legittimità sul fatto accertato dai giudici di merito è ulteriormente limitato, con preclusione di una nuova rivalutazione interpretativa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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