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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-182/24

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 17 January 2025. — DR and DS v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Action for damages – Non-contractual liability of the European Union – Person to whom the Staff Regulations apply – Inadmissibility. — Case T-182/24

Giurisprudenza europea62024TO0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara inammissibile l’azione risarcitoria proposta da DR e dalla moglie DS contro EIOPA. Pur essendo dedotte violazioni in materia di protezione dei dati personali, la controversia nasce dall’indagine interna sul conflitto di interessi di DR, svolta durante il rapporto di impiego. Ne consegue che la tutela doveva essere cercata nell’ambito dell’articolo 270 TFUE e non della responsabilità extracontrattuale generale dell’Unione.

Azione risarcitoria di un membro del personale UE e del coniuge: la controversia, nata dall’indagine etica e disciplinare sul conflitto di interessi e sul trattamento dei dati personali, deve essere proposta ex articolo 270 TFUE e non ex articolo 268 e secondo comma dell’articolo 340 TFUE, con conseguente inammissibilità dell’azione.

La questione giuridica

Se un’azione per il risarcimento del danno non patrimoniale proposta da un membro del personale dell’Unione e dal suo coniuge, fondata su asserite violazioni del regolamento (UE) 2018/1725 e della Carta nel contesto di una verifica etica e di un’indagine amministrativa svolte dal datore di lavoro, possa essere introdotta come azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 268 e del secondo comma dell’articolo 340 TFUE, oppure se, poiché la controversia trae origine dal rapporto di impiego, debba rientrare nel contenzioso di servizio ex articolo 270 TFUE e articoli 90 e 91 dello Statuto.

Principio di diritto

Quando il danno lamentato da un membro del personale dell’Unione e dal suo coniuge deriva da verifiche etiche, indagini amministrative e trattamento di dati personali effettuati dall’istituzione nel quadro del rapporto di impiego, la controversia ha origine nel rapporto di lavoro e rientra nel contenzioso di servizio ex articolo 270 TFUE e articoli 90 e 91 dello Statuto; di conseguenza, un’azione proposta ai sensi dell’articolo 268 e del secondo comma dell’articolo 340 TFUE è inammissibile. Il fatto che la domanda di risarcimento si fondi su violazioni del regolamento (UE) 2018/1725 non sposta la natura della controversia, né consente di derogare al regime processuale speciale applicabile al personale dell’Unione e ai soggetti a esso equiparati, incluso il coniuge.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Secondo comma dell’articolo 340 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e f), del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articoli 8 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 42b, 55a e 70 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 16 e 35 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

Azione risarcitoria di DR e DS contro EIOPA: inammissibilità per origine della controversia nel rapporto di impiego

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 17 gennaio 2025 nella causa T-182/24, ha esaminato un’azione per risarcimento del danno non patrimoniale proposta da un membro del personale di EIOPA e dalla sua coniuge. La controversia riguarda il trattamento di dati personali nell’ambito di una verifica etica e di un’indagine amministrativa su un presunto conflitto di interessi.

Fatti e procedimento amministrativo interno

DR era stato assunto da EIOPA il 16 settembre 2017 come membro del personale di grado AD 7. In precedenza aveva dichiarato di essere proprietario e amministratore di società che fornivano servizi di consulenza, anche a imprese del settore assicurativo e dei fondi pensione soggetti alla vigilanza di autorità nazionali controllate da EIOPA.

Nel 2018 EIOPA avviava una ethics review per verificare le dichiarazioni di conflitto di interessi rese da DR nel 2017 e nel 2018. Nel corso di tale procedura, l’Ethics Officer richiedeva informazioni sulle attività delle società, sui redditi percepiti e sulla cessazione delle attività di consulenza. Seguiva un report in cui DR veniva ritenuto in conflitto di interessi, sia per redditi esterni non dichiarati e superiori ai limiti autorizzati, sia perché le società risultavano ancora attive nel settore assicurativo.

Successivamente, EIOPA apriva un’indagine amministrativa, affidata a un investigatore esterno, che giungeva a conclusioni analoghe. Il 17 dicembre 2019 DR veniva licenziato. Parallelamente intervenivano anche procedure davanti al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, quest’ultimo constatando una violazione del regolamento (UE) 2018/1725 quanto all’informazione sul fondamento giuridico del trattamento.

Oggetto del ricorso

DR e DS chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito per il trattamento illecito dei propri dati personali da parte di EIOPA. In particolare, deducevano violazioni:

  • dell’articolo 8 della Carta e di varie disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, tra cui gli articoli 4, 14, 15, 23 e 33;
  • del principio di minimizzazione dei dati;
  • della sicurezza del trattamento;
  • del diritto di opposizione e dell’obbligo di motivazione;
  • del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta.

EIOPA eccepiva l’inammissibilità, sostenendo che la domanda, essendo radicata nel rapporto di impiego, doveva essere proposta ai sensi dell’articolo 270 TFUE e non come azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Quadro normativo e regime processuale applicabile

Il Tribunale ricorda che:

  • l’articolo 270 TFUE, attuato dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, disciplina le controversie tra l’Unione e le persone cui lo Statuto si applica;
  • il contenzioso del personale costituisce un rimedio speciale e distinto dalle azioni di annullamento e di risarcimento ordinarie;
  • quando una controversia trae origine dal rapporto di impiego, anche un’azione per danni deve essere introdotta nel quadro dell’articolo 270 TFUE;
  • il coniuge di un funzionario o membro del personale rientra nella nozione di persona cui lo Statuto si applica, in quanto destinatario di diritti o benefici collegati ai legami familiari riconosciuti dallo Statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

Il Tribunale richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/1725, che tutela i diritti in materia di protezione dei dati e prevede all’articolo 65 il diritto al risarcimento del danno, ma osserva che tali disposizioni non derogano al regime processuale speciale del contenzioso di servizio.

Ragionamento del Tribunale sull’origine della controversia

Il punto decisivo è l’origine della controversia. Il Tribunale rileva che i dati personali contestati:

  • sono stati forniti da DR a EIOPA nel contesto della verifica etica e dell’indagine amministrativa;
  • erano destinati a chiarire le attività esterne di DR e la compatibilità con il suo impiego presso EIOPA;
  • sono stati trattati nel corso di procedimenti interni direttamente collegati alla valutazione di un conflitto di interessi;
  • hanno condotto, attraverso i report dell’Ethics Officer e dell’investigatore esterno, all’adozione della decisione di licenziamento.

Da ciò il Tribunale conclude che il preteso illecito informatico e amministrativo non è autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma ne costituisce un episodio interno. La controversia ha quindi origine nel rapporto di lavoro tra DR ed EIOPA e deve rientrare nel contenzioso di servizio.

Inutilità delle argomentazioni dei ricorrenti

I ricorrenti sostenevano che, trattandosi di violazioni del regolamento (UE) 2018/1725, l’azione potesse essere fondata sul secondo comma dell’articolo 340 TFUE. Il Tribunale respinge l’argomento: il diritto al risarcimento previsto dall’articolo 65 del regolamento non elimina la disciplina speciale applicabile al personale dell’Unione.

I ricorrenti richiamavano inoltre precedenti come CN v Parliament e JR v Commission. Il Tribunale chiarisce che:

  • nel primo caso il ricorrente non era dipendente dell’istituzione convenuta, sicché la questione era diversa;
  • nel secondo caso si trattava di un’azione di annullamento, non di una domanda risarcitoria di un membro del personale contro la propria istituzione.

Infine, il Tribunale osserva che, anche a voler qualificare la domanda come azione ex articolo 270 TFUE, essa sarebbe comunque inammissibile per mancato rispetto dei termini e delle fasi precontenziose previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale dichiara l’azione inammissibile e condanna DR e DS alle spese.

Principio affermato

Un’azione di risarcimento proposta da un membro del personale dell’Unione e dal suo coniuge, fondata su presunte violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali compiute dall’istituzione nel corso di un’indagine interna su conflitti di interesse e sfociata nel licenziamento, non può essere introdotta come azione di responsabilità extracontrattuale generale. Essa rientra nel contenzioso di servizio e deve rispettare il regime speciale dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto; in difetto, è inammissibile.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionecontenzioso del personale dell’unioneprotezione dei dati personaliconflitto di interessiammissibilità del ricorso

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