Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43721/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta violazione di legge relativa all'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p., dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022: il ricorrente ha dedotto che la notifica del decreto di citazione a giudizio non avrebbe rispettato il nuovo termine a comparire di 40 giorni, sostenendo che per l'udienza fissata il 24/01/2024 le notifiche (difensore 03/01/2024, imputato 30/12/2023) non avrebbero garantito il rispetto del termine di 40 giorni e richiamando orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull'applicabilità temporale della modifica normativa

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondante l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria 27/06/2024, n. 35719/2023) secondo cui la disciplina che amplia il termine a comparire a 40 giorni è applicabile agli atti d'impugnazione a far data dal 1 luglio 2024; ne consegue che per l'udienza del 24/01/2024 continuava ad applicarsi il termine di 20 giorni e la notifica effettuata il 30/12/2023 per l'imputato e il 03/01/2024 per il difensore è risultata valida. Di conseguenza è stata confermata la sentenza di merito (condanna a mesi 4 di reclusione per lesioni colpose gravi con concessione di attenuanti e applicazione della diminuente ex comma 7 art. 590-bis c.p.), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p., commi 3 e 5

    termine a comparire nel giudizio di appello

    La modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 ha individuato il termine a comparire in 40 giorni; le Sezioni Unite hanno stabilito che tale disciplina è applicabile agli atti d'impugnazione dal 1 luglio 2024, per cui anteriormente continuano ad applicarsi i termini previgenti (20 giorni)

  • D.Lgs. 10/10/2022, n. 150

    art. 34, comma 1, lett. g)

    Ha modificato l'art. 601 c.p.p. portando il termine a comparire da 20 a 40 giorni; la Corte ha valutato la decorrenza di tale modifica alla luce delle successive proroghe

  • D.L. 30/12/2023, n. 215

    Contiene una proroga delle disposizioni emergenziali; alcuni orientamenti avevano ritenuto che tale proroga posticipasse l'applicazione della nuova disciplina sui termini a comparire fino al 1 luglio 2024

  • art. 590-bis c.p.

    La sentenza di merito ha applicato la diminuente prevista dal comma 7 dell'art. 590-bis in relazione alle lesioni cagionate colposamente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Sezioni Unite, informazione provvisoria 27/06/2024, n. 35719/2023

    decisione sull'applicabilità temporale della disciplina dell'art. 601 c.p.p.

    Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disciplina che fissa il termine a comparire in 40 giorni sia applicabile agli atti d'impugnazione dal 1 luglio 2024, decisione ritenuta vincolante e utilizzata dalla Corte per dichiarare la validità delle notifiche nel caso concreto

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte anteriormente al 1 luglio 2024 si applicano i termini previgenti (20 giorni) e non la nuova disciplina dei 40 giorni introdotta dal d.lgs. 150/2022
  • Se la notifica è effettuata nei termini previsti dalla disciplina applicabile alla data dell'atto, la nullità o l'impugnazione per vizio relativo al termine a comparire difficilmente avranno successo
  • Le decisioni delle Sezioni Unite, anche nella forma di informazione provvisoria quando rese pubbliche, possono già orientare l'applicazione delle norme e la valutazione di legittimità prima del deposito integrale delle motivazioni
  • In presenza di prassi giurisprudenziali contrastanti, conviene eccepire tempestivamente il vizio processuale e riferirsi all'orientamento di legittimità più autorevole per ottenere accoglimento della contestazione
  • La verifica della correttezza delle notifiche richiede attenzione alle date di notifica sia all'imputato sia al difensore; il rispetto del termine si valuta rispetto alla disciplina temporaneamente applicabile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.