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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15681/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello deducendo due censure principali: (1) mancata motivazione sulla mancata traduzione della sentenza di primo grado per imputato alloglotta (violazione dell'art. 143 c.p.p. e diritto all'interprete/traduzione); (2) travisamento della prova relativamente alla disponibilità di denaro contante ritenuta non riconducibile a lavoro, mentre l'imputato aveva provato di svolgere un'attività lavorativa in sede di convalida e istanza di revoca/sostituzione della misura

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eccezione relativa alla mancata traduzione sia di spettanza esclusiva dell'imputato alloglotta e debba essere sollevata personalmente (non dal difensore); ha inoltre osservato che la mera omissione della traduzione non genera automaticamente nullità se non risulta pregiudizio concreto o assenza di conoscenza della lingua italiana, e che i termini per impugnare possono essere riaperti se è stata disposta o richiesta la traduzione. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità per mancata deduzione in sede di appello: la questione non era devoluta al giudice d'appello e dunque non può essere sollevata in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 commi 1 e 5

    norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti: la Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato sulla base del confezionamento, del peso e della disponibilità di denaro

  • art. 143 cod. proc. pen.

    regola il diritto dell'imputato alloglotta all'assistenza di un interprete e alla traduzione di atti; la Corte di Cassazione interpreta la norma nel senso che l'opposizione per mancata traduzione deve essere esperita personalmente dall'imputato e che la mancata traduzione non comporta automaticamente nullità senza specifico pregiudizio

  • art. 571 cod. proc. pen.

    indica l'autonomia del potere d'impugnazione dell'imputato; richiamato per spiegare perché l'imputato deve personalmente chiedere la traduzione per esercitare l'impugnazione

  • direttiva 2010/64/UE

    fonte sovranazionale recepita per giustificare il diritto all'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti processuali

  • d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32

    modifiche legislative relative all'assistenza di interpreti e traduzioni nel processo penale; impiegato per chiarire l'ambito applicativo del diritto alla traduzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplina la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile e l'eventuale sanzione in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'eccezione di mancata traduzione di atti o sentenze da parte di un imputato alloglotta deve essere sollevata personalmente dall'imputato; il difensore non può sostituirsi a tale iniziativa quando la normativa richiede un'istanza personale
  • La mera omissione della traduzione non determina automaticamente la nullità del provvedimento: occorre dimostrare il pregiudizio concreto o l'ignoranza accertata della lingua italiana per farne derivare conseguenze invalidanti
  • Questioni non dedotte in sede di appello e quindi non devolute al giudice di secondo grado non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; il ricorso per cassazione non è la sede per integrare il motivo omesso in appello
  • Quando si contestano valutazioni di fatto (es. collegamento tra denaro contante e attività lavorativa) è fondamentale che tali censure siano portate tempestivamente in sede di merito (appello) per consentire la verifica di merito dei giudici
  • La violazione di diritti processuali legati alla lingua (interprete, traduzione) può dar luogo a rimedi procedurali (riapertura dei termini o regolarizzazione) piuttosto che a nullità automatica, soprattutto se non sussiste prova dell'ignoranza della lingua italiana

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