Sentenza n. 52/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza, del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 113 del 17 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 113 del 17 marzo 2023, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato il 27 marzo 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo alla sede reale dell'amministrazione il 22 marzo 2023 e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena, compiendo gli adempimenti necessari entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, provvedendo anche al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Disciplina l'attribuzione e le modalità di utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando un'amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato e tale mancata esecuzione risulti dagli atti di causa.
- Nell'ottemperanza di un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di somme e prestazioni, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso di tale termine.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del titolo e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute, entro il termine stabilito dal giudice e su richiesta della parte interessata.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione sull'ottemperanza quando la notificazione del ricorso sia regolare e dagli atti emerga l'inesecuzione del giudicato.
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