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Ordinanza

Ordinanza del 20/03/2019 n. 7732 - Corte di Cassazione

Catasto- Rendita catastale- Revisione del classamento catastale - Attività individuale del Comune - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato l’accertamento ICI del Comune di Gioia Tauro, ritenendo nullo l’atto che attribuiva autonomamente agli immobili una diversa categoria catastale senza indicare le ragioni giuridiche, i presupposti di fatto e gli immobili similari utilizzati come parametro. Il Comune avrebbe dovuto chiedere all’Ufficio Tecnico Erariale la revisione del classamento, senza sostituirsi all’autorità catastale nella determinazione della rendita e della base imponibile.

Revisione del classamento catastale: obblighi motivazionali e limiti dell’attività comunale

Revisione del classamento catastale e accertamento ICI

La pronuncia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Gioia Tauro nei confronti di M.C. s.p.a. (MCT), relativo all’ICI 2001 e alla revisione del classamento catastale di un fabbricato e di aree scoperte gestiti in concessione demaniale. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della CTR della Calabria e deciso la controversia nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo.

Vicenda processuale e immobili interessati

La MCT aveva impugnato un avviso con cui il Comune aveva rettificato la posizione fiscale relativa a un complesso immobiliare costituito da:

  • una palazzina iscritta in catasto nella categoria B/4;
  • aree scoperte iscritte nella categoria E.

Il Comune aveva ritenuto che la palazzina e l’area portuale costituissero un unico compendio funzionalmente unitario, da ricondurre alla categoria D/7. L’ente aveva quindi determinato l’ICI sulla base di una rendita presunta riferita a immobili ritenuti similari e aveva richiesto all’Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Calabria l’attribuzione della rendita definitiva.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 865/5/2017, depositata il 7 aprile 2017 e non notificata, aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente, confermando l’imposta relativa all’ICI 2001 ma escludendo le sanzioni.

Obbligo di motivazione dell’atto di revisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, riguardanti la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.

L’atto di revisione del classamento catastale deve indicare, a pena di nullità, sia le ragioni giuridiche sia i presupposti di fatto che giustificano la modifica. Non è sufficiente riportare la nuova categoria o classe catastale attribuita dall’amministrazione.

L’amministrazione deve precisare in modo dettagliato la causa della variazione, specificando se essa dipenda da:

  • mancato aggiornamento del classamento catastale;
  • incongruenza della rendita rispetto a fabbricati similari;
  • esecuzione di lavori o interventi particolari sull’immobile;
  • revisione dei parametri della microzona in cui l’immobile è collocato.

Nel caso di incongruenza rispetto a immobili similari, devono essere indicati gli edifici utilizzati per la comparazione, il loro classamento e le caratteristiche che ne dimostrano l’analogia con l’immobile oggetto di revisione. Nel caso di revisione della microzona, devono essere esplicitati i parametri utilizzati e il rapporto tra valore di mercato e valore catastale dell’area interessata e delle altre aree comunali, così da rendere evidente l’eventuale significativo divario.

La Corte ha richiamato, tra le altre, le pronunce Cass. nn. 17320/2014, 17322/2014, 9629/2012, 16643/2013, 10489/2013, 5784/2013, 19820/2012 e 13174/2012.

Carenze motivazionali dell’avviso impugnato

L’avviso non indicava il criterio in base al quale il Comune aveva ritenuto possibile attribuire direttamente agli immobili le categorie D/7, B/4 ed E, né chiariva perché il complesso dovesse essere considerato un’unica unità funzionale.

All’avviso era allegata soltanto una lettera del 20 luglio 2004, con cui il dirigente dell’Ufficio Tributi aveva chiesto all’Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Calabria una verifica ai sensi dell’art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996. La lettera sosteneva che la palazzina e l’area portuale avrebbero dovuto costituire un unico compendio di categoria D/7, ma non individuava gli immobili similari posti a confronto.

La mancata indicazione dei fabbricati assunti come parametro risultava particolarmente significativa, anche perché il porto di Gioia Tauro è un porto commerciale e, pertanto, non era sufficiente una comparazione generica con altri immobili.

Limiti dei poteri del Comune

La Corte ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996.

La disposizione stabilisce che gli uffici tributari comunali collaborano con l’amministrazione finanziaria nell’attività di accertamento e che il Comune può chiedere all’Ufficio Tecnico Erariale la classificazione degli immobili quando il classamento risulti non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari con le medesime caratteristiche. L’Ufficio Tecnico Erariale deve procedere prioritariamente alla verifica degli immobili segnalati dal Comune.

Secondo la Corte, tale disciplina non attribuisce al Comune il potere di effettuare direttamente un nuovo classamento. Nel caso concreto, il Comune di Gioia Tauro aveva invece proceduto autonomamente ad attribuire una diversa categoria catastale, sostituendosi all’Ufficio Tecnico Erariale e utilizzando tale classificazione per determinare la base imponibile dell’ICI.

Determinazione della base imponibile ICI

Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile ICI è determinata, per gli immobili iscritti in catasto, applicando all’ammontare delle rendite catastali i moltiplicatori previsti dalla legge.

Un criterio diverso è previsto per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorreva nel caso esaminato, poiché gli immobili erano già iscritti in catasto. Di conseguenza, il Comune non poteva determinare la base imponibile sulla base di una rendita presunta ottenuta attraverso un autonomo mutamento del classamento.

Decisione della Corte e spese

La Corte ha:

  • accolto il ricorso principale della contribuente;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • deciso la controversia nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente;
  • dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune, diretto a contestare la decisione della CTR sulle sanzioni;
  • compensato le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza sulla nuova attribuzione della rendita;
  • condannato il Comune di Gioia Tauro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

La decisione è stata assunta a Roma il 15 gennaio 2019 e depositata in cancelleria il 20 marzo 2019.

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