Ordinanza del 21/03/2019 n. 7966 - Corte di Cassazione
Agevolazioni- Registro - Ipotecarie e catastali - Agevolazioni cd. prima casa - Cessione dell'immobile prima del quinquiennio in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione stabilisce che la vendita a terzi, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato, di un immobile in comproprietà tra coniugi, effettuata in attuazione degli accordi di separazione consensuale, non comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa. L’operazione rientra nella negoziazione globale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed è tutelata dall’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987, come estesa alla separazione personale dalla Corte costituzionale n. 154/1999.
Agevolazioni prima casa: vendita dell’immobile prima del quinquennio nell’ambito della separazione consensuale e insussistenza della decadenza fiscale
Agevolazioni prima casa e separazione consensuale
La pronuncia riguarda la vendita, prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, di un immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni prima casa. La cessione era stata effettuata in attuazione degli accordi raggiunti dai coniugi nell’ambito della separazione consensuale, con successiva divisione del ricavato.
La Corte di cassazione esclude che tale operazione determini la decadenza dai benefici fiscali, anche se il trasferimento non è riconducibile alla forza maggiore. La vendita costituisce infatti parte della complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali conseguente alla crisi coniugale.
Vicenda processuale
La contribuente aveva impugnato gli avvisi di liquidazione relativi all’anno 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa in conseguenza della vendita dell’immobile a un terzo prima del decorso di cinque anni dall’acquisto.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 276/03/15 del 18 maggio 2015, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’esenzione fiscale relativa agli atti connessi alla separazione non impedisse la revoca di un precedente beneficio prima casa.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita esclusivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Primo motivo: omesso esame del fatto decisivo
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato il fatto che il trasferimento immobiliare era previsto dall’accordo di separazione consensuale omologato.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nella formulazione applicabile dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, discusso tra le parti e risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, secondo Cass. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014.
Nel caso concreto, la CTR aveva esaminato il fatto indicato dalla contribuente, dimostrando di sapere che il trasferimento era previsto nell’accordo di separazione. La valutazione della CTR era stata quindi errata sul piano giuridico, ma non omissiva sul piano dell’esame del fatto.
Secondo motivo: applicazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sostenendo che il regime di esenzione previsto dalla norma, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, si applicasse a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale, compresi gli atti di trasferimento o vendita di immobili in comunione a favore di terzi.
Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha richiamato l’orientamento più recente, secondo cui l’agevolazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità, spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in occasione della separazione personale o dello scioglimento del matrimonio. Tali accordi rientrano nella cosiddetta “negoziazione globale” del rapporto coniugale e sono fondati sulla centralità del consenso dei coniugi. È stato richiamato, in particolare, il principio affermato da Cass. n. 2111 del 3 febbraio 2016.
Estensione della tutela agli atti a favore di terzi
La Corte ha affermato che il principio elaborato per i trasferimenti immobiliari effettuati all’interno del nucleo familiare deve applicarsi anche alla vendita dell’immobile a un terzo, quando essa sia stata deliberata nell’ambito degli accordi conseguenti alla separazione personale.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha evidenziato che:
- l’art. 19 della legge n. 74/1987 prevede in termini generali l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro e da ogni altra tassa per gli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999, la medesima esenzione riguarda anche il procedimento di separazione personale tra i coniugi;
- la norma non distingue tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti compiuti nei confronti di terzi;
- la finalità della disposizione è agevolare la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio;
- il recupero dell’imposta per effetto della decadenza dall’agevolazione prima casa finirebbe per imporre una nuova tassazione su un trasferimento immobiliare compiuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi, in contrasto con la ratio dell’art. 19.
La vendita a terzi di un immobile in comproprietà, accompagnata dalla successiva divisione del ricavato tra i coniugi, rientra quindi nella negoziazione globale dei loro rapporti patrimoniali, anche se non costituisce una condizione essenziale della separazione.
Principi giurisprudenziali richiamati
La Corte ha richiamato Cass. n. 8104 del 29 marzo 2017, secondo cui il trasferimento dell’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, se effettuato a favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, non determina la decadenza dalle agevolazioni prima casa, pur non essendo qualificabile come evento di forza maggiore. La ratio dell’art. 19 della legge n. 74/1987 consiste infatti nell’evitare conseguenze fiscali sfavorevoli sugli accordi diretti alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Sono state inoltre richiamate Cass. n. 13340 del 28 giugno 2016, Cass. n. 5156 del 16 marzo 2016 e Cass. n. 22023 del 21 settembre 2017, nonché Cass. n. 16909 del 19 agosto 2015, secondo cui la vendita di un immobile comune e la divisione del ricavato possono essere espressione dello spirito di sistemazione dei rapporti patrimoniali maturati durante la convivenza matrimoniale.
La Corte ha invece considerato superato l’orientamento più restrittivo espresso, tra le altre, da Cass. n. 860 del 17 gennaio 2014 e Cass. n. 2263 del 3 febbraio 2014, secondo cui l’esenzione avrebbe operato soltanto per gli atti posti in essere dagli stessi coniugi che avevano concluso gli accordi, e non per gli atti nei confronti di terzi.
Agevolazioni fiscali coinvolte
La CTR aveva ritenuto estranea alla negoziazione globale la cessione a terzi dell’immobile acquistato con le agevolazioni previste dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte prima, art. 1, Nota II-bis, comma 1, con applicazione dell’IVA ridotta al 4% e dell’imposta sostitutiva allo 0,25%.
La Corte di cassazione ha censurato tale impostazione, affermando che la vendita, quando costituisce attuazione degli accordi di separazione, non comporta la decadenza dai benefici prima casa e non legittima il recupero delle imposte agevolate.
Decisione finale
La Corte di cassazione ha:
- rigettato il primo motivo di ricorso;
- accolto il secondo motivo;
- cassato la sentenza della CTR dell’Umbria in relazione al motivo accolto;
- deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente;
- disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, in considerazione della novità della questione e delle oscillazioni giurisprudenziali esistenti.
La decisione è stata assunta il 28 novembre 2018 e depositata in cancelleria il 21 marzo 2019.
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