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Ordinanza

Ordinanza del 20/03/2019 n. 7778 - Corte di Cassazione

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni -Agevolazioni ed esenzioni - Insegna - Esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Pannelli esposti su distributori automatici raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità per 49 pannelli collocati su distributori automatici e cabine per fototessera. L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993 riguarda esclusivamente le insegne installate presso la sede legale o la sede effettiva dell’attività, con superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati. Le postazioni automatiche, diffuse sul territorio, non costituiscono né sede legale né sede effettiva e non sono pertinenze della sede sociale; pertanto i relativi pannelli restano soggetti all’imposta. La Corte ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese.

Esclusione dall’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per pannelli installati su distributori automatici e cabine per fototessera, non qualificabili come sedi dell’attività.

Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per insegne su distributori automatici

La pronuncia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità alle scritte e ai pannelli collocati su cabine per fototessera, postazioni per stampa digitale e distributori automatici di alimenti e bevande. La Corte di cassazione ha escluso il beneficio fiscale perché tali strutture non possono essere qualificate come sedi dell’attività commerciale della società.

Fatti e procedimento

La società D. s.r.l., operante mediante postazioni automatiche per la riproduzione fotografica, la stampa digitale, la realizzazione di biglietti da visita e la distribuzione di prodotti di ristoro, aveva impugnato un avviso di liquidazione notificato l’8 aprile 2008 dalla concessionaria del Comune di Pistoia per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

L’avviso riguardava il mancato pagamento dell’imposta per 49 impianti pubblicitari collocati sul territorio comunale. La società sosteneva che i mezzi, aventi superficie inferiore a cinque metri quadrati, dovessero essere qualificati come insegne di esercizio, in quanto destinati a indicare il luogo in cui venivano offerti i servizi.

La Commissione tributaria provinciale di Pistoia respingeva il ricorso con sentenza n. 64/02/2009, ritenendo non applicabile l’esenzione, poiché riferita alle insegne che contraddistinguono la sede in cui viene svolta l’attività. La Commissione tributaria regionale di Firenze, con sentenza n. 2/09/11 depositata il 14 gennaio 2011, confermava la decisione e compensava le spese.

La società proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resisteva la A. s.p.a., subentrata alla precedente concessionaria.

Normativa richiamata

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile:

  • L’art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 assoggetta all’imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari mediante comunicazioni visive o acustiche, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili. Sono rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica per promuovere beni o servizi oppure per migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
  • L’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993 prevede l’esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, purché la superficie complessiva non superi cinque metri quadrati.
  • L’art. 2-bis, comma 6, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla l. 14 aprile 2002, n. 75, definisce insegna di esercizio la scritta prevista dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.
  • L’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992 definisce l’insegna come una scritta, eventualmente accompagnata da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura e installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.

L’esenzione costituisce un’agevolazione tributaria e, come tale, è soggetta a interpretazione restrittiva.

Primo motivo: qualificazione dei pannelli come insegne di esercizio

La società denunciava la violazione dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 10, comma 1, lett. b-bis), della l. 28 dicembre 2001, n. 448, dell’art. 2-bis della l. n. 75/2002 e del d.m. 7 gennaio 2003.

Secondo la ricorrente, i cartelli e le scritte presenti sulle postazioni automatiche comunicavano al pubblico il servizio specificamente offerto da ciascuna struttura e dovevano quindi essere considerati insegne, non messaggi pubblicitari autonomi. La società richiamava anche Cass. civ., sez. V, 30 ottobre 2009, n. 23021, secondo cui la presenza di una concorrente finalità pubblicitaria non sarebbe sufficiente a escludere la natura di insegna.

Veniva inoltre invocato il d.m. 7 gennaio 2003, art. 2, capo 3, relativo ai trasferimenti erariali compensativi ai comuni, nella parte in cui riconosce tra le fattispecie esenti le insegne di esercizio contenenti indicazioni riferite ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti, salvo il caso in cui tali elementi siano collocati su un mezzo pubblicitario distinto e aggiuntivo rispetto all’insegna.

La società sosteneva infine che tutti gli impianti, salvo uno indicato dalla concessionaria come avente superficie di sei metri quadrati, non superassero il limite di cinque metri quadrati previsto per l’esenzione.

Ammissibilità e decisione sul primo motivo

La Corte ha ritenuto ammissibile il primo motivo sotto il profilo dell’autosufficienza. Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare non solo le norme asseritamente violate, ma anche argomentazioni specifiche e comprensibili che illustrino il contrasto tra la sentenza impugnata e la disciplina applicabile o l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Tale onere è stato ritenuto assolto perché la società aveva trascritto la parte rilevante della motivazione della sentenza impugnata e aveva spiegato le ragioni della censura, contestando la nozione di insegna applicata dalla Commissione tributaria regionale.

Nel merito, tuttavia, il motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., confermando comunque il risultato decisorio.

Nozione di sede e requisito essenziale dell’esenzione

Secondo la Corte, la Commissione tributaria regionale aveva concentrato l’analisi sul contenuto dei pannelli, senza considerare il requisito preliminare richiesto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993: l’insegna deve contraddistinguere la sede in cui viene svolta l’attività cui essa si riferisce e deve avere superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.

Ne consegue che un’insegna collocata in un luogo diverso dalla sede dell’attività è soggetta all’imposta, come già affermato da Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2012, n. 7348.

La Corte richiama inoltre Cass. civ., sez. V, 30 dicembre 2014, n. 27497, che aveva escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di sede. Per una società di capitali, la sede rilevante è:

  • la sede legale, risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, ai sensi degli artt. 16 e 46 c.c.;
  • la sede effettiva, intesa come il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive dell’ente e operano gli organi amministrativi o i dipendenti.

Le cabine per fototessera e le postazioni automatiche per la distribuzione di cibi o bevande non sono riconducibili né alla sede legale né alla sede effettiva della società. La loro diffusione sul territorio esclude inoltre la possibilità di qualificarle come pertinenze della sede sociale, non essendo ravvisabile un durevole rapporto di servizio tra il singolo distributore e la sede dell’impresa.

Esclusione dell’esenzione

La qualificazione delle postazioni automatiche come punti di esercizio dell’attività non è sufficiente per applicare l’esenzione. Il requisito della sede costituisce una condizione necessaria e preliminare rispetto alla valutazione del contenuto dei pannelli o della loro superficie.

Poiché le strutture sulle quali erano collocati i pannelli non erano sedi dell’attività, mancava il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993. Di conseguenza, i pannelli dovevano essere assoggettati all’imposta sulla pubblicità, anche se destinati a informare il pubblico sui servizi offerti e anche se, in ipotesi, di superficie non superiore a cinque metri quadrati.

La Corte ha quindi precisato che la decisione della Commissione tributaria regionale era corretta nel risultato, ma non nella motivazione: non era decisivo stabilire se il contenuto dei pannelli fosse idoneo a qualificare gli stessi come insegne; era sufficiente rilevare che essi erano installati su strutture non qualificabili come sedi.

Irrilevanza del contenuto dei pannelli e dei marchi

È rimasto assorbito l’argomento relativo all’asserita irrilevanza del concorso tra funzione informativa propria dell’insegna e finalità pubblicitaria, dedotto sulla base di Cass. n. 23021/2009 e del d.m. 7 gennaio 2003.

La Corte ha osservato che tale questione riguarda il contenuto dell’insegna e presuppone comunque che si tratti di un’insegna installata nella sede dell’attività. Poiché questo requisito mancava, non era necessario esaminare se i pannelli riportassero la denominazione della società, i servizi offerti, i marchi o altri elementi identificativi.

Secondo motivo: onere della prova

Con il secondo motivo la società denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dei requisiti dell’insegna, anziché richiederla alla concessionaria.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’esclusione della qualificazione delle postazioni come sedi rendeva irrilevante accertare il contenuto concreto delle insegne.

La Corte ha comunque precisato che la Commissione tributaria regionale aveva correttamente applicato l’art. 2697 c.c. In materia di agevolazioni tributarie, spetta infatti al contribuente che invoca l’esenzione dimostrare, quando vi sia contestazione, la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano il beneficio. È stato richiamato, sul punto, il principio espresso da Cass. civ., sez. VI-5, 4 ottobre 2017, n. 23228.

Esito e principio applicabile

La Corte di cassazione, con decisione assunta il 3 dicembre 2018 e depositata il 20 marzo 2019, ha:

  • rigettato il ricorso della società;
  • compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Il principio risultante dalla pronuncia è che l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993 per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati opera soltanto quando l’insegna è installata presso la sede legale o la sede effettiva dell’attività, oppure presso una relativa pertinenza. Le cabine per fototessera e i distributori automatici, anche se costituiscono punti nei quali vengono materialmente offerti beni o servizi e anche se recano indicazioni sui prodotti o sui servizi commercializzati, non sono sedi dell’attività sociale e non beneficiano dell’esenzione.

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