Cassazione Penale, Sentenza n. 10149/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello di conferma della condanna per diffamazione commessa mediante commenti su Facebook. Deduce: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello non abbia valutato correttamente e non abbia dato peso decisivo alla testimonianza della madre (Diana), la quale si sarebbe assunto la paternità del post diffamatorio; contesta inoltre l'interpretazione della frase attribuita all'imputato, che a suo dire non sarebbe diffamatoria ma descrittiva di fatti. (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con lamentele circa la mancata considerazione della condotta successiva, delle modalità del fatto e dell'esiguità del danno o del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura che mira a rivedere la valutazione della prova (vietata in sede di legittimità) e ha giudicato generica la critica al vizio di motivazione perché il ricorrente non ha confrontato puntualmente la sua doglianza con le ragioni addotte dalla Corte territoriale. La Corte di appello aveva motivato l'inattendibilità della deposizione della madre (inverosimiglianza della presunta presa di responsabilità e contrasto con la testimonianza di Purcaro) e aveva correttamente ritenuto diffamatorio il contenuto del post che attribuiva alla persona offesa, tra l'altro, il mancato pagamento dei dipendenti, licenziamenti, insulti e percosse, senza prova della veridicità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sull'art. 131-bis: la Corte di appello ha motivato compiutamente il diniego della causa di non punibilità per la non particolare tenuità della condotta, considerando la gravità della diffamazione, le modalità del fatto e il danno arrecato (anche per l'esplicita menzione del nome del ristorante che ha provocato ripercussioni commerciali). La Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'impugnazione della valutazione della prova: la Corte sottolinea che la Cassazione non è sede per rivalutare gli elementi di fatto e che la critica generica all'apprezzamento probatorio è inammissibile.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha valutato che la fattispecie non rientra in tale causa, tenendo conto di gravità, modalità e danno; la Cassazione ha ritenuto congrua e non illogica tale valutazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato per i criteri di valutazione del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) ai fini della ponderazione prevista dall'art. 131-bis e per la valutazione della non tenuità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'addebito delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale alla propositura dei motivi in cassazione (limiti di impugnazione), posto a cornice dei motivi presentati.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i ricorsi che si limitano a prospettare una diversa valutazione delle prove senza dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza di motivazione della decisione impugnata sono generalmente inammissibili.
- Le censure generiche sul vizio di motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni addotte dal giudice di merito e indicare punti specifici di illogicità o incongruità.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare concretamente l'esiguità del fatto e del danno, tenendo conto di modalità, grado di colpevolezza e conseguenze; riferimenti vaghi a comportamenti successivi non sono sufficienti.
- Quando la diffamazione avviene sui social e riguarda attività commerciali o persone/attività note, l'impatto reputazionale e le conseguenze pratiche (es. riflessi con guide o enti di settore) possono aggravare la valutazione della gravità del fatto e impedire il riconoscimento della tenuità.
- Se si afferma che un terzo abbia ammesso la paternità del post, è necessario produrre elementi probatori che corroborino tale ammissione e dimostrino la sua attendibilità, altrimenti la testimonianza isolata e contraddetta può risultare ininfluente.
- Le decisioni della Corte d'appello devono solo evitare palesi illogicità: una motivazione non perfetta ma dotata di giustificazioni non palesemente illogiche è di norma sufficiente a reggere il controllo di legittimità.
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